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Ordinanza — n. 22816/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal for personal filing, ruling it inadmissible under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22816/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was filed personally by the accused rather than by a registered defense attorney. The appellant argued for a constitutional violation regarding the lack of personal recourse rights, but the court affirmed that the specific nature of the cassation trial excludes personal participation without infringing on defense rights. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 111, comma 7, Cost.; Art. 13 CEDU: The exclusion of personal filing of cassation appeals does not violate constitutional or ECHR rights to defense, as the right to be heard applies only to the trial phase, not the admissibility review.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility personal filing prohibition defense rights cassation procedural law Italy constitutional complaint rejection diritto di non autoincriminarsi tentata rapina diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce il vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusionedella recidiva e relativa concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loromassima estensione, nonché chiede di sollevare questione di legittimità costituzionaledell’art. 613 cod. proc. pen. in riferimento agli artt.
Art. 111, comma 7, Cost.
Art. 13 CEDU
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorrente deduce il vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusionedella recidiva e relativa concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loromassima estensione, nonché chiede di sollevare questione di legittimità costituzionaledell’art. 613 cod. proc. pen.
art. 613 c.p
Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile poiché propostopersonalmente dall’imputato,anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale aisensi dell'art. 613 c.p.p.4.
art. 616 cod.proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, sentenza n. 42062 del 13/09/2017
Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

te d'appello di Torinoudita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;ricorso trattato de planoRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Collins Gerry ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata che, ai sensi dell’art.599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena al ricorrente inflitta dal Tribunale di Torinoin ordine al reato di tentato furto di cui agli artt. 56-624-625 n. 7 cod. pen. così riqualificatal’originaria contestazione di rapina impropria.2. Il ricorrente deduce il vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusionedella recidiva e relativa concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loromassima estensione, nonché chiede di sollevare questione di legittimità costituzionaledell’art. 613 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 111, comma 7, e 117 Cost., nella parte incui non consentono il ricorso personale dell’imputato.3.

Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile poiché propostopersonalmente dall’imputato,anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale aisensi dell'art. 613 c.p.p.4. Quanto all'eccezione di costituzionalità proposta, questa Corte anche a S.U., haaffermato, con orientamento che il Collegio condivide, che è manifestamente infondata laquestione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificatodall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 11, comma 7,Cost. e 13 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso incassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatorerichiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione inrelazione alla specificità del giudizio di legittimità, senza che ciò determini alcuna limitazionedelle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'esclusione dellapresentazione personale del ricorso in cassazione incide sul diritto alla autodifesa che,tuttavia, riceve tutela solo nel giudizio di merito e non anche in quello di legittimità che noncontempla la partecipazione personale dell'imputato ed il diritto ad essere sentito) (ex multis,Sez. 6, sentenza n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271334; conforme Sez.

U, Sentenza n. 8914del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01).5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché –ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – dellasomma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata inragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI ARIOLLI PIERO MESSINI D'AGOSTINI