Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 22802/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22802/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22802/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

sa il 29/05/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella,letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Simonetta Ciccarelli,ha chiesto di rigettare il ricorso,lette le conclusioni e la nota spese a firma Avv. Costantini datata 18/03/2026 nell’interesse dellaparte civile “3B Ferro solai s.p.a.” in persona del legale rappresentante pro tempore.RITENUTO IN FATTO1.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art 640 ter cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 164 cod. pen, art. 616 cod.proc. pen; Sentenza — n. 22802/2026 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e) cod. proc. pen. per mancata assoluzione per la truffa contestata alcapo 1) dell’imputazione ai danni della persona offesa Sakkas Evangelos. La difesa assumel’assenza di prova che Baldrati abbia commesso la condotta materiale del reato e/o abbiabeneficiato della dazione di denaro effettuata dalla persona offesa e che abbia avutoconsapevolezza di cooperare, con la mera dazione della carta postepay a lui intestata, alle azionicriminose poste in essere dal coimputato Botea.2.4. Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
abuso di un impianto per l'elaborazione di dati lotta contro la frode uso di un documento falso bancarotta fraudolenta eccezione di buona fede truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art 640 ter cod. pen
con riferimento al ritenuto concorso nel reato difrode informatica ex art 640 ter cod. pen., in concorso con persona non identificata, nellacorrispondenza commerciale e-mail tra la parte civile 3B Ferro solai s.r.l.
art. 133 cod. pen
per il negato riconoscimento dei benefici dellasospensione condizionale della pena e della non menzione soltanto sulla base delle modalità dellacondotta, senza tenere conto della personalità dell’imputato, avuto riguardo ai criteri di cuiall’art. 133 cod. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
art. 164 cod. pen
al quale l'art. 164 cod. pen.
art. 616 cod.proc. pen
Alla luce di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergentidal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

sa il 29/05/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella,letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Simonetta Ciccarelli,ha chiesto di rigettare il ricorso,lette le conclusioni e la nota spese a firma Avv. Costantini datata 18/03/2026 nell’interesse dellaparte civile “3B Ferro solai s.p.a.” in persona del legale rappresentante pro tempore.RITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza in data 29/05/2025 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenzadel Tribunale di Ravenna dell’11/5/2022 di condanna di Guido Baldrati per i reati di frodeinformatica di cui agli artt. 110-640 cod. pen. (p.o. Sakkas, capo 1), artt. 110, 640-ter cod. pen.(p.o. “3B FERRO SOLAI s.r.l.”, capo 2), artt. 640, 61 n. 5 cod. pen. (p.o. Candio Roberto, capo3), commessi in concorso con altri ed in danno di Sakkas Evangelos e della “3B FERRO SOLAIs.r.l.” (capi 1 e 2), dichiarato non doversi procedere per difetto di querela per l’ulteriore truffain danno di Candio Roberto (capo 3), esclusa l’aggravante contestata e concesse le circostanzedel danno liquidato in via equitativa in favore dell’unica parte civile costituita per il capo 2), conriconoscimento di una provvisionale.2.

Propone ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, affidandolo a quattro motivi.2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento al ritenuto concorso nel reato difrode informatica ex art 640 ter cod. pen., in concorso con persona non identificata, nellacorrispondenza commerciale e-mail tra la parte civile 3B Ferro solai s.r.l. e la società Seven s.r.l.e facendo sì che sulla carta prepagata superflash a lui intestata agganciata al proprio contocorrente venisse accreditata la somma di denaro sottratta utilizzando le credenziali della p.o. Ladifesa lamenta l’erronea applicazione dell’istituto del concorso e la carenza di motivazione dellasentenza impugnata in ordine all’esistenza del contributo causale del ricorrente nel reato di frodeinformatica – sotto il profilo dell’intervento sul sistema informatico e al di là della mera dazionedella carta prepagata a lui intestate al coimputato Botea -, nonché in ordine alla consapevolezzae volontà del ricorrente di prestare il proprio contributo alla realizzazione degli illeciti, sostenendoche non avrebbe potuto immaginare le condotte criminali che il Botea avrebbe posto in esseretramite la carta cedutagli in buona fede nel dicembre 2017; condotte delle quali il ricorrente èvenuto a conoscenza dapprima dall’istituto bancario emittente la carta e successivamente dalleforze dell'ordine, alle quali ha fornito il nominativo del Botea e lo ha anche riconosciuto in sededi individuazione fotografica, a dimostrazione della sua buona fede.2.2.

Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. per mancata assoluzione dell'imputato conriferimento al capo 3) dell’imputazione relativo alla truffa aggravata commessa ai danni di CandioRoberto, per la quale la sentenza di appello ha confermato la pronuncia di non doversi procedereper estinzione del reato a seguito di intervenuta remissione di querela. Assume la difesa chedall'istruttoria dibattimentale non è emerso alcun elemento idoneo a dimostrare che il ricorrenteabbia effettuato l'inserzione sul sito Idealista per la locazione dell'immobile sito a Firenze e cheabbia incassato la caparra mediante accredito sulla carta postepay a lui riferibile, rendendosi poiirreperibile alle richieste della persona offesa Candio.2.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. per mancata assoluzione per la truffa contestata alcapo 1) dell’imputazione ai danni della persona offesa Sakkas Evangelos. La difesa assumel’assenza di prova che Baldrati abbia commesso la condotta materiale del reato e/o abbiabeneficiato della dazione di denaro effettuata dalla persona offesa e che abbia avutoconsapevolezza di cooperare, con la mera dazione della carta postepay a lui intestata, alle azionicriminose poste in essere dal coimputato Botea.2.4. Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. per il negato riconoscimento dei benefici dellasospensione condizionale della pena e della non menzione soltanto sulla base delle modalità dellacondotta, senza tenere conto della personalità dell’imputato, avuto riguardo ai criteri di cuiall’art. 133 cod. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto con motivi generici o comunquemanifestamente infondati e per lo più reiterativi di quelli già sottoposti in sede di appello e giàdiffusamente affrontati dalla Corte territoriale con motivazione esaustiva, scevra da illogicità egiuridicamente corretta.2.

I primi tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, articolando profili di criticaal provvedimento impugnato sostanzialmente sovrapponibili quanto alla sussistenza dellacondotta ascritta ai sensi dell’art. 640-ter cod. pen. I motivi proposti sono manifestamenteinfondati, risultando di fatto omesso un completo confronto con la motivazione oggetto di criticaed impugnazione. Ed invero, i giudici di merito, con motivazione non sindacabile in questa sede,del tutto priva di aporie, hanno ricostruito la pacifica ricorrenza di una effettiva intrusioneinformatica ai danni delle persone offese, affermando - è bene sottolinearlo, a titolo di concorso,desunto sulla base di una evidente prova logica - la responsabilità del ricorrente (in tal sensopagg. 16-18 della sentenza impugnata) e il suo consapevole contributo concorsuale per averemesso a disposizione del Botea le proprie carte prepagate ed il proprio conto corrente (apertopochissimi giorni prima rispetto alle truffe) su cui fare confluire il profitto dei reati, posta e noncontestata l’effettiva titolarità delle carte e del conto e la mancanza di valide e sostenibilispiegazioni alternative (Sez. 2, n. 26229 del 09/05/2017, Levi, Rv. 270182-01).

La Corte diappello ha ricostruito gli elementi dai quali desumere la diretta riferibilità della condotta ascrittaa Baldrati, a titolo di concorso, desumendola in modo logico da plurimi elementi, quali lacontestualità temporale delle condotte e l’utilizzo di identiche modalità commissive del reato, lacoincidenza dell’attivazione della carta postepay e dell’apertura del conto corrente destinatariodei profitti illeciti pochi giorni prima delle truffe e accompagnato dallo stesso Botea; del resto, lostesso imputato ha ammesso la consegna a Botea delle carte prepagate agganciate a tale contocorrente, in cambio della promessa di denaro da parte di Botea, ammettendo anche di avereinizialmente, per paura, affermato falsamente in Questura (dove era stato interpellato perrendere giustificazioni sulle operazioni di bonifico irregolari sul proprio conto corrente) losmarrimento della carta superflash (p. 18 sentenza impugnata), senza invece, come osservatodalla Corte di merito (p. 18 sentenza), intraprendere iniziative che avrebbero dimostrato la suainconsapevolezza in merito alle truffe realizzate grazie alle sue carte ed al suo conto corrente,come il blocco delle carte o la denuncia di Botea per il raggiro asseritamente subito.

Con talemotivazione il ricorrente non si confronta, limitandosi a proporre una lettura alternativa nonconsentita in questa sede.2.1. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, relativo alla truffa commessa indanno di Candio Roberto contestata al capo 3) per la quale la Corte di appello ha confermato lapronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di intervenuta remissionedi querela. Va premesso che, a fronte di una sentenza di appello confermativa della declaratoriadi prescrizione (ma il principio si attaglia anche al caso di specie), il ricorso per cassazione chededuca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art.129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare "ictuoculi", con una mera attività di "constatazione", l'"evidenza" della prova di innocenzadell'imputato, idonea ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui,ovvero la sua rilevanza penale” (Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, D’Ambrosio, Rv. 285091 –01).

Ebbene, nella specie ci si limita a reiterare genericamente la mancanza di prova che ilricorrente abbia effettuato l'inserzione telematica per la locazione dell'immobile e che abbiaincassato la caparra accreditata sulla carta postepay a lui riferibile. Peraltro, come rimarcato daentrambi i giudici di merito, nel caso in disamina e per tutte le condotte addebitate, è irrilevanteche non sia stato provato il profitto in capo a Baldrati, dovendo individuare la sua responsabilitànell’avere messo consapevolmente a disposizione del correo Botea la carta postepay utilizzataper l’accreditamento del provento delle truffe in danno di Candio e Sakkas e la carta superflash,utilizzata per l’accreditamento del provento della truffa in danno della ditta “3B Ferro Solai s.r.l.”.Giova rammentare, sul punto, che “in tema di concorso di persone nel reato, stante la strutturaunitaria del reato concorsuale, allorché si realizza la combinazione di diverse volontà finalizzatealla produzione dello stesso evento, ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atticompiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresacriminosa per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienzacausale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella deglialtri, l'evento verificatosi è da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti iconcorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato” (Sez. 2, n.51174 del 01/10/2019, Lucà, Rv. 278012 – 01).3.

Neanche il quarto motivo di ricorso supera la soglia dell’ammissibilità. Il primo comma dell'art.164 cod. pen. prevede che la sospensione condizionale della pena sia ammessa soltanto se,avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen., il giudice presume che il colpevolesi asterrà dal commettere ulteriori reati, con conseguente formulazione di un giudizio prognosticoche non può essere limitato alla verifica della mancanza delle condizioni ostative (come l'entitàdella pena o i precedenti penali dell'imputato) ma che, al contrario, escludendo ogniautomatismo, implica l'esercizio di un potere discrezionale, così come espressamente stabilitodall'art. 133 cod. pen. al quale l'art. 164 cod. pen. rinvia.

La concessione del beneficio in oggettocomporta valutazioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico indicato nell'art.164 cod. pen., che sono sottratte al giudizio di legittimità. La Corte di appello ha correttamentefondato il giudizio prognostico osservando che le plurime condotte poste in essere sonosignificative di un inserimento non occasionale dell’imputato, già denunciato per truffe e frodiinformatiche, desumendone, dunque, l’impossibilità di formulare una prognosi positiva circa lamancata commissione di reati della stessa specie in futuro; si tratta di una decisione che,essendo non contraddittoria e congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.Parimenti, ineccepibile la motivazione sulla esclusione del beneficio della non menzione dellacondanna, trattandosi di imputato non incensurato.4.

Alla luce di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergentidal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.5. Nulla deve invece essere disposto sulle spese in relazione alla nota e conclusioni presentatedalla parte civile nell’ambito della presente udienza trattata con contraddittorio scritto.

Inproposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente ribadito il principio, che si condividee che si intende ribadire, secondo il quale, «la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazioneorale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamenteesplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversapretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alladecisione» (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 – 01, inmotivazione).

Nel caso di specie, in applicazione di tale condiviso principio di diritto, ormaicostantemente enunciato in riferimento a tutte le forme di giudizio con contraddittorio scritto, laliquidazione delle spese processuali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile nonè dovuta, attesa la mancanza di contributo effettivo, essendosi la parte civile limitata a formularele conclusioni, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta la liquidazione dellespese della parte civile.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta Colella Angello Caputo