Italian Court dismisses appeal against sentencing agreement as waived grounds are inadmissible in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant waived all grounds for challenge except for the sentencing reduction. The appellant argued that the lower court failed to evaluate statutory acquittal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such waived grounds cannot be raised in cassation against a sentence issued pursuant to a settlement agreement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: In appeals against settlement agreements, cassation is inadmissible for waived grounds, lack of acquittal evaluation, or sentencing errors not constituting illegality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
lla Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Bifulco.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Maria Rosaria Di Stadio, imputata per i reati di cui all’art. 40, comma 1,lett.
b) d.lgs n. 504/1995 (capo a) e di cui agli artt. 61 n. 2, 648 cod. pen. (capob), ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza pronunciata,a seguito di concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello diNapoli, indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazionein relazione all’art. 129 del codice di rito, per non avere la Corte territorialevalutato la sussistenza di cause di proscioglimento.2. Il giudice d’appello, conformemente alla proposta di concordato, harideterminato il trattamento sanzionatorio in anni uno, mesi sei di reclusione edeuro 500 di multa, avendo l’imputata rinunciato a tutti i motivi di gravame diversida quello concernente la ridefinizione del trattamento sanzionatorio, nella misuraanzidetta, come chiarito nell’impugnata sentenza.3.
La condanna inflitta alla ricorrente con la decisione impugnata è, quindi,conforme a quanto concordato dalle parti.Invero, si è condivisibilmente affermato in giurisprudenza che, «in tema diconcordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenzaemessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazionedella volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblicoministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice,mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancatavalutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e,altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nellaillegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovverodiversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019,Mariniello, Rv. 276102 – 01).4.
Il ricorso deve, pertanto, ritenersi inammissibile, giacché la sentenzaimpugnata, pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., non è ricorribilein cassazione per i motivi dedotti. Tale causa di inammissibilità va dichiarata senzaformalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.La ricorrente va infine condannata al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA BIFULCO ANDREA PELLEGRINO