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Sentenza — n. 22136/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22136/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22136/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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noRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma dellapronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Catania in data 23 giugno 2025, neiconfronti dell’odierno ricorrente, in relazione ai reati di cui agli artt. 612-bis e 629 cod. pen.,ha rideterminato la pena, in accoglimento del concordato intercorso tra le parti, confermandonel resto.2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo di ricorso,con cui lamenta l’omessa valutazione da parte della Corte di appello delle condizioni perpronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.3.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen, ART. 52 D.LGS.196/03; Sentenza — n. 22136/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma dellapronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Catania in data 23 giugno 2025, neiconfronti dell’odierno ricorrente, in relazione ai reati di cui agli artt. 612-bis e 629 cod. pen.,ha rideterminato la pena, in accoglimento del concordato intercorso tra le parti, confermandonel resto.2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo di ricorso,con cui lamenta l’omessa valutazione da parte della Corte di appello delle condizioni perpronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.3.

Parole chiave

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motivi di cassazione allontanamento malgrado rischio di persecuzione ritiro della querela penale procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia motivazione inadeguata delle censure costituzionali procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo di ricorso,con cui lamenta l’omessa valutazione da parte della Corte di appello delle condizioni perpronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.3.
art. 599-bis cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti.In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso lasentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
ART. 52 D.LGS.196/03
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Testo completo

noRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma dellapronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Catania in data 23 giugno 2025, neiconfronti dell’odierno ricorrente, in relazione ai reati di cui agli artt. 612-bis e 629 cod. pen.,ha rideterminato la pena, in accoglimento del concordato intercorso tra le parti, confermandonel resto.2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo di ricorso,con cui lamenta l’omessa valutazione da parte della Corte di appello delle condizioni perpronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.3.

Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti.In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso lasentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativialla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consensodel Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice,mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazionedelle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01).

Invero, in conseguenza dell’effetto devolutivo propriodell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, lacognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del11/11/2022, Mutti, Rv. 283878-01).4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensidell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle spese processualie, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, daliquidarsi equitativamente come da dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO LEOPIZZI GIOVANNI ARIOLLIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.