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Sentenza — n. 22123/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of reasoning regarding leniency due to implicit justification in sentencing decision.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22123/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the cassation appeal filed by Sunday Aihebhoria against a first-instance judgment convicting him of theft and public nuisance. The appellant argued the lower court failed to explicitly address his request for leniency under Article 34 of the Law on Recidivism. The court held that the first-instance judge implicitly rejected the leniency request by detailing the significant harm caused and the defendant's aggressive behavior, which rendered the omission of explicit reasoning non-censurable.

Regesto Legislator

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Art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274; A criminal court decision is not censurable for failing to explicitly motivate a specific defense request if the judge's overall reasoning implicitly and clearly justifies the rejection of that request.

Parole chiave

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cassation appeal dismissal lack of reasoning implicit judicial reasoning recidivism law sentencing leniency public nuisance procedural economy violazione di domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 34, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Il ricorso è infondato.Nella sentenza impugnata, si dà conto della richiesta difensiva in tema di applicazionedell’art. 34, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy
Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica
Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv.
Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò
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Testo completo

02/2026 del Giudice di Pace di Fermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso chiedendodi annullare con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio;lette le conclusioni del difensore della ricorrente, avv. Simone Rosario Matraxia, che hachiesto l’annullamento della sentenza.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Fermo, per quanto qui rileva, hacondannato Sunday Aihebhoria, per il reato di cui agli artt. 110 e 633 cod. pen.2.

Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del propriodifensore, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui si duole della carenza dimotivazione in merito alla richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto.3. Il ricorso è infondato.Nella sentenza impugnata, si dà conto della richiesta difensiva in tema di applicazionedell’art. 34, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (p. 2), dando poi ad essa una risposta negativa, inmaniera implicita ma chiara, laddove si evidenzia la connotazione non esigua del danno(ingresso mediante effrazione, permanenza protratta per un anno e mezzo) e il consistentegrado della colpevolezza, tale da annichilire ogni reazione della persona offesa («gli imputatipalesavano costantemente atteggiamenti aggressivi nei suoi confronti, perpetrando altriabusi: come il servirsi invito domino dell’impianto elettrico e degli altri servizi dellaproprietaria, i danneggiamenti all’interno dell’abitazione e il consumo di sostanzestupefacenti»).Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente inrelazione a una specifica deduzione, in presenza di una giustificazione del mancatoaccoglimento desumibile dalla complessiva struttura argomentativa della decisione, qualorala questione sia stata comunque registrata dal giudicante (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022,dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096-01;

Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01;Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01).4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, nulla aggiungendo alle riflessioni cheprecedono la memoria depositata dalla difesa, e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO LEOPIZZI GIOVANNI ARIOLLI