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Sentenza — n. 22117/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls lower court order for procedural irregularity in transmitting case files to prosecutor instead of competent court.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22117/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled a portion of the lower court's decision regarding procedural irregularities in criminal proceedings. The prosecution argued that sending files to the prosecutor instead of the competent court caused an unnecessary procedural regression and delay. The court ruled this transmission method violated established case law requiring direct transmission to the court of assizes for specific crimes.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 1, lett. d-bis), cod. proc. pen.; Art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.: When a district court declares territorial incompetence for a crime under Art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen., it must transmit files directly to the court of assizes, not the prosecutor, to avoid procedural regression.

Parole chiave

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procedural irregularity territorial incompetence court of assizes procedural regression reasonable duration transmission of files criminal procedure vizio di procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 1, lett. d-bis), cod. proc. pen.
Questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, aveva stabilito che iltribunale del capoluogo del distretto che, in fase dibattimentale, dichiari la propriaincompetenza per materia in relazione ad un reato attribuito alla competenza della corte diassise ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett.
Art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
e ricompreso nell'elenco dicui all’art. 51, comma 3-bis, cod.
Art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen.
e ricompreso nell'elenco dicui all’art. 51, comma 3-bis, cod.
Art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
Art. 554-bis cod. proc. pen.
proc.pen.La sequenza procedimentale dovrà, dunque, riprendere in funzione della fissazionedella udienza di comparizione predibattimentale di cui all’art. 554-bis cod. proc. pen.
art. 640-ter cod. pen
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Catania, procedendo nei confronti diAndrea Rizza in relazione al reato di cui all’art. 640-ter cod. pen., ha dichiarato la propriaincompetenza territoriale, in favore del Tribunale di Siracusa, ordinando la trasmissione degli2.
art. 554-bis cod. proc. pen
proc.pen.La sequenza procedimentale dovrà, dunque, riprendere in funzione della fissazionedella udienza di comparizione predibattimentale di cui all’art. 554-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017
Corte Cost., sent. n. 104 del 2001
Sez. 3, n. 664 del 18/11/2025
Sez. 5, n. 36023 del 15/07/2022
Conforme, in tema di reati con udienzapreliminare, Sez. 5, n. 36023 del 15/07/2022, Cellamaro, Rv.
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Testo completo

izza Andrea, nato a Siracusa il 30/05/1992avverso la sentenza del 16/03/2026 del Tribunale di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha conclusochiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degliRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Catania, procedendo nei confronti diAndrea Rizza in relazione al reato di cui all’art. 640-ter cod. pen., ha dichiarato la propriaincompetenza territoriale, in favore del Tribunale di Siracusa, ordinando la trasmissione degli2.

Ricorre per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa,lamentando l’abnormità della suddetta sentenza.Il Tribunale di Catania, procedendo per un reato attribuito alla competenza funzionaledistrettuale e trasmettendo, poi, gli atti non direttamente al Tribunale di Siracusa, ma alrelativo Ufficio requirente, avrebbe determinato un’indebita regressione del procedimento euna stasi processuale non rimediabile.Invero, alla Procura siracusana si presenterebbero solo percorsi operativi contrariall’ordinamento: violare il dictum della pronuncia impugnata, trasmettendo gli atti al PubblicoMinistero distrettuale, ovvero esercitare l’azione penale in difetto di legittimazione.3.

Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.2. Questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, aveva stabilito che iltribunale del capoluogo del distretto che, in fase dibattimentale, dichiari la propriaincompetenza per materia in relazione ad un reato attribuito alla competenza della corte diassise ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. d-bis), cod. proc. pen. e ricompreso nell'elenco dicui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve trasmettere gli atti direttamente alla cortedi assise e non al pubblico ministero presso tale giudice, a condizione che la competenzanon appartenga a un giudice di altro distretto e le funzioni di pubblico ministero e di giudicedell’udienza preliminare siano state svolte ai sensi degli artt. 51, comma 3-bis, e 328,comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270935-01, che, inmotivazione, in linea con quanto affermato da Corte Cost., sent. n. 104 del 2001, ha chiaritoche, in tale ipotesi, non sussiste la necessità della regressione del procedimento e di nuovacelebrazione dell’udienza preliminare, avendo le parti già potuto liberamente esercitare ipropri diritti in quella precedente, legittimamente svoltasi dinanzi al giudice naturale, epalesandosi la ripetizione dell’udienza preliminare come adempimento in contrasto con ilprincipio della ragionevole durata del processo).Il Collegio condivide, e intende darvi seguito, la giurisprudenza di legittimità che daquesto insegnamento ha fatto discendere la conclusione per cui deve ritenersi abnorme ilprovvedimento con cui il giudice dibattimentale distrettuale, dinanzi al quale sia statairritualmente disposta la citazione diretta a giudizio per uno dei reati di cui all’art. 51, comma3-quinquies, cod. proc. pen., commesso nel circondario di altro tribunale del medesimodistretto, dichiari la propria incompetenza per territorio e disponga la trasmissione degli attinon al giudice competente, ma al pubblico ministero presso di esso (Sez. 3, n. 664 del18/11/2025, dep. 2026, P., Rv. 289095-01.

Conforme, in tema di reati con udienzapreliminare, Sez. 5, n. 36023 del 15/07/2022, Cellamaro, Rv. 283596-01).Invero, il provvedimento oggetto di ricorso- non sarebbe altrimenti impugnabile;- determina la regressione del procedimento (prescrivendo un adempimento del tuttosuperfluo, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo);- investe una Procura della Repubblica cui non spetta l’esercizio delle funzioni dipubblico ministero, determinando una stasi del procedimento superabile soltanto con un attoinvalido.3. In conclusione, deve essere rilevata l’abnormità della sentenza impugnata, nellaparte in cui, dopo aver dichiarato l’incompetenza del Tribunale di Catania e la competenzadel Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, ha disposto la trasmissione degli attial Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, e non direttamente alTribunale di Siracusa.Da ciò consegue l’annullamento in parte qua.Non vi è ragione per disporre rinvio, dovendosi disporre direttamente la trasmissionedegli atti al Tribunale di Siracusa per l’ulteriore corso, ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc.pen.La sequenza procedimentale dovrà, dunque, riprendere in funzione della fissazionedella udienza di comparizione predibattimentale di cui all’art. 554-bis cod. proc. pen.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al Tribunaledi Siracusa per l'ulteriore corso.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO LEOPIZZI GIOVANNI ARIOLLI