Italian Court dismisses appeal as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Festus Ebosele inadmissible without formalities. The defendant personally signed the petition contesting the conviction for aggravated robbery and assault, whereas the law requires such appeals to be signed by a registered defense attorney. Consequently, the court ruled the appeal invalid and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, of the Code of Criminal Procedure; Appeals to the Court of Cassation must be signed by a registered defense attorney and are inadmissible if signed personally by the accused.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la Corte d'appello di Veneziaudita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Bifulco;RITENUTO IN FATTORilevato che Festus Ebosele propone personalmente ricorso avverso la sentenza dellaCorte di appello di Venezia, indicata in epigrafe, che ne ha confermato la condanna per ilconcorso nei reati di tentata rapina aggravata, lesione aggravata e resistenza a pubblicoufficiale.CONSIDERATO IN DIRITTORitenuto che il ricorso il cui unico motivo contesta il vizio di motivazione in relazioneagli artt. 530, comma 2, cod. proc. pen., 62 bis cod. pen., e al mancato riconoscimento dellacircostanza attenuante della lieve entità del fatto è inammissibile ai sensi degli artt. 571,comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmentedall’imputato, anziché da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (v.,per tutti, Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01: «il ricorso percassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare,non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportataagli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve esseresottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte dicassazione»);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa diinammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5 bis,cod. proc. pen.; consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA BIFULCO IGNAZIO PARDO