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Sentenza — n. 21924/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming abbreviated trial prevents charge modification and aggravating circumstance application.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21924/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the defendant's appeal inadmissible, rejecting claims that the abbreviated trial procedure barred subsequent modification of charges or the application of an aggravating circumstance. The defense argued that changing the charge from attempted to consummated after the trial choice violated rights, and that the 'multiple persons' aggravator was unsupported by physical presence evidence. The court ruled that the lower courts correctly interpreted all evidence without logical flaws and that the Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or offer alternative interpretations of the trial record.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or offer alternative interpretations of the trial record, and procedural changes do not automatically invalidate subsequent charge modifications if the lower court's reasoning remains logical and based on existing evidence.

Parole chiave

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abbreviated trial procedure charge modification legality aggravating circumstance multiple persons Court of Cassation review limits contradictory trial rights factual finding re-evaluation procedural inadmissibility complicità in sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell’art. 616cod.
Art. 52 D.Lgs. 196/03
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs.
art. 629 cod. pen
pen., in relazione all’art. 629 cod. pen.
art. 192 cod. proc. pen
in ordine all’elemento soggettivo eall’art. 192 cod. proc. pen.
ART. 52 D.LGS.196/03
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5146 del 16 gennaio 2014, DelGaudio
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
277758-01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01,Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
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Testo completo

volta dal consigliere Simonetta Colella;vista la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Fabiola Furnari, hachiesto il rigetto del ricorso;viste le conclusioni e la nota spese nell’interesse della parte civile XXXXXXXXXXXXX, afirma avv. Gabriele Minniti datate 23/01/2026;RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza in data 30/06/2025 la Corte di appello di Milano ha confermato lasentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano emessa in data26/03/2024 di condanna dell’imputato ricorrente per il reato di tentata estorsione aggravataai danni XXXXXXXXXXXXX, accertato a Milano il 22 marzo 2023.2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensoredell'imputato, affidandolo ad un unico articolato motivo, con il quale si deduce quanto segue:2.1. violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

b) ede), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 421, 423 e 438 cod. proc. pen., 11 Cost e 6 Cedu,con riferimento alla modifica del capo di imputazione dopo la scelta del rito, in fase didiscussione del giudizio di primo grado, dalla forma tentata a quella consumata: la difesa,come già eccepito in sede di appello, assume, citando giurisprudenza di questa Corte sulpunto, che l’ammissione al rito abbreviato renderebbe illegittima la successiva modificadell’imputazione originaria, determinando una lesione del diritto del contraddittorio e didifesa;2.1.1. violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen. in relazione all’aggravante delle più persone riunite, osservando chel’aggravante presuppone la contemporanea presenza fisica e la reciproca percezione tra iconcorrenti sul luogo del reato, tale da generare un effettivo rafforzamento dell’azionecriminosa, mentre, nel caso di specie, l’unico soggetto presente sul luogo era l’imputato,mandato dalla coimputata XXXXXXX (per la quale si è proceduto separatamente) a ritirare labusta contenete il denaro, consegnata dal XXXXX per conto della parte offesa XXXXXXX,nemmeno presente sul posto, così come assente era la stessa XXXXXXX; la Corteterritoriale avrebbe motivato in modo apparente, limitandosi a richiamare la “comunanza diintenti” tra i coimputati, senza verificare il presupposto oggettivo della contemporaneapresenza;2.1.2. violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., deducendo l’errata qualificazione del reato da tentato a consumato edifetto dell’elemento soggettivo del reato: assume la difesa che la motivazione dellasentenza impugnata è errata e illogica, laddove ritiene che Vinciguerra, agendo come“emissario della riscossione, ha in realtà, fornito un rilevante (e consapevole) contributo allarealizzazione della condotta estorsiva”, mentre la sua condotta era consistita soltanto nelrecuperare una somma di denaro per conto della coimputata XXXXXXX, unica autrice delleminacce delle quali lei stessa si era assunta la paternità; nessuna minaccia e/o violenza erastata realizzata dal ricorrente nei confronti di XXXXXXX; le uniche minacce versoquest’ultimo sarebbero pervenute via “social” e via internet dalla stessa XXXXXXX; ilricorrente non aveva avuto contatti diretti con la persona offesa, ma esclusivamente con unsoggetto, che si era poi rivelato agente operante sotto copertura; verrebbe meno pertantol'evento tipico del reato e la condotta sarebbe inidonea anche sotto il profilo del tentativo;2.1.3. violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 629 cod. pen. in ordine all’elemento soggettivo eall’art. 192 cod. proc. pen. per travisamento della prova: assume la difesa che la sentenzaimpugnata non si sarebbe confrontata con le prove acquisite, dalle quali emerge che laXXXXXXX è responsabile per le condotte criminose (minacce di pubblicare video econversazioni a sfondo sessuale con l’ex fidanzato XXXXXXX, “probabilmente disturbatadalla fine della loro relazione”) e ha ingannato l’imputato XXXXXXXXXXX, “tramite bugie eraggiri”, facendogli credere di essere una ragazza madre in difficoltà, perseguitata eminacciata dall’ex compagno (il XXXXXXX) in modo da indurlo a recarsi a ritirare per suoconto una busta contenente somme di denaro; cosa che in effetti XXXXXXXXXXX eseguiva,credendo di agire lecitamente per aiutare un'amica in difficoltà, senza essere al corrente deifatti estorsivi posti in essere dalla stessa.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi in gran parte del tutto reiteratividelle deduzioni già svolte in sede di appello, disattese dalla Corte territoriale con corretteargomentazioni in diritto e con adeguata motivazione, immune dai vizi denunciati.2.

Va innanzi tutto osservato che la vicenda storica conformemente ricostruita daigiudici di merito è ben diversa da quanto rappresentato nel ricorso. La sentenza impugnata(pp.1-3), come anche quella di primo grado (pp. 2-7), evidenzia chiaramente, in punto difatto, che il ricorrente XXXXXXXXXXX - lungi dall’essersi semplicemente presentatoall’incontro con XXXXX per ritirare una busta - in costante contatto telefonico con la compliceXXXXXXr, aveva dapprima avvicinato il XXXXX a bordo di un autobus sul quale questiveniva fatto salire, con indicazione in tal senso tramite messaggio telefonico, poi gli avevaintimato di scendere e di seguirlo ed aveva rinnovato la minaccia di divulgareimmediatamente le chat e gli audio-video compromettenti prima di ricevere la bustacontenente il denaro; quindi, una volta arrestato, aveva ammesso anche di dovere riceveredalla XXXXXXX un corrispettivo in denaro per l’attività prestata.2.1.

Sulla scorta di tale accertamento, incensurabile nel giudizio di cassazione,correttamente i giudici di merito hanno ribadito la piena configurabilità della fattispecie incontestazione, motivando, la Corte territoriale, in modo esaustivo, logico e non apparente inordine alla sussistenza sia dell’elemento materiale, sia dell’elemento soggettivo del reatocontestato, dando atto della piena consapevolezza, in capo al ricorrente del fatto, che ladazione di denaro fosse oggetto di un’ingiusta costrizione correlata alla divulgazione, in casocontrario, di video e materiali compromettenti (pp.5-6 sentenza impugnata).

Come giàchiarito da entrambi i giudici del merito, inoltre, la qualificazione del medesimo fatto cometentato o consumato non comporta alcuna lesione del diritto di difesa, essendo consentitanell'ambito dell'esclusivo ed autonomo potere-dovere del giudice di dare al fatto una diversadefinizione giuridica, del resto del tutto prevedibile, ed essendo immutati il nucleo del fattocontestato ed il materiale probatorio esaminato. Si rammenta in proposito la consolidatagiurisprudenza di questa Corte, (Sez. U, n. 5788 del 18/04/2019, dep. 2020, Halan, Rv.277706 – 01), laddove, proprio con riferimento al giudizio abbreviato (Sez.

U, n. 5788 del18/04/2019, dep. 2020, Halan, Rv. 277706 – 01), si è sostenuto, come il dettato dell'art. 441cod. proc. pen. attenga esclusivamente ai limiti posti al pubblico ministero nel modificarel'imputazione nel corso del giudizio e non riguardi invece l'autonomo ed esclusivo potere-dovere del giudice di dare al fatto una diversa definizione giuridica. Nel caso di specie,nell’esercizio delle proprie prerogative, senza debordare dalle proprie competenze, néviolare diritti difensivi dell’imputato, posto fin dall’inizio nella condizione di conoscere i fatticontestatigli, il giudice ha individuato una diversa qualificazione giuridica - da estorsionetentata a consumata -, senza alcuna immutatio facti, in conseguenza della collocazione in unmomento anteriore, rispetto a quanto prospettato dalla imputazione originaria, del momentoconsumativo.2.2.

Pertanto, scevra da illogicità e giuridicamente corretta è la motivazione della Corteterritoriale in ordine all’eccepita errata qualificazione del reato nella forma consumataanziché tentata. Va invero osservato che l’obiettività giuridica della fattispecie di estorsione èquella di tutelare il patrimonio attraverso la repressione di atti diretti a coartare la libertà diautodeterminazione del soggetto negli atti di disposizione patrimoniale (Sez. 2, n. 12266 del27/02/2008, Magni, Rv. 239753-01). Il delitto deve considerarsi consumato e non solotentato, atteso che, per quanto detto, la lesione dell’interesse protetto coincide con lacompromissione della libertà di autodeterminazione della vittima in ambito patrimoniale dacui deriva un ingiusto profitto con altrui danno (Sez. 2, n. 16077 del 01/03/2019, Karkar, Rv.275779-01).

Non è, peraltro, necessario che tale libertà di autodeterminazione sia del tuttoannullata, essendo, invece, sufficiente che la richiesta, con il pregiudizio patrimoniale che neconsegue, sia accolta anche soltanto per mera convenienza, per evitare un male che agliocchi della vittima appaia più grave (Sez. 2, n. 32033 del 21/03/2019, Berni, Rv. 277512-04).Anche nel caso di intervento dell’agente provocatore, è pienamente integrato il reato nellaforma consumata. Il tentativo è, quindi, ipotizzabile solo nel caso in cui la violenza o laminaccia non abbiano raggiunto il risultato di costringere le persone offese al facere ingiunto(Sez. 2, n. 44319 del 18/11/2005, Terrenghi, Rv. 232506-01).2.3.

In ordine all’eccepito travisamento della prova, va osservato che la Corte di appelloha confermato la ricostruzione in fatto e le considerazioni in diritto operate dal Tribunale,così giungendo a conclusioni analoghe, sulla scorta di una conforme ponderazione delcompendio istruttorio, con motivazione del tutto immune da illogicità o omissioni sui temidevoluti. È quindi opportuno ricordare che questa Corte ha ripetutamente chiarito che, inpresenza di c.d. “doppia conforme”, come nella specie, la sentenza di appello si salda conquella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando imotivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettarecircostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez.

U, n.6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229- 01; Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, Li Destri;Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013,Argentieri, Rv. 257595 -01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01). Occorre inoltre ricordare che il travisamento della prova, nel quale sarebbero incorsientrambi i giudici di merito, consiste in un errore percettivo e non valutativo della provastessa, tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che adesso presiede.

In particolare, consiste nell’affermare come esistenti fatti certamente nonesistenti, ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Il travisamento in particolare èconfigurabile quando si introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non esistenel processo, ma anche quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini dellapronuncia ed è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolarel’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forzadimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez.6, n. 5146 del 16 gennaio 2014, DelGaudio,rv 258774).

Ebbene, nel caso in esame non ricorrono i denunziati travisamenti dellaprova poiché i giudici hanno preso in considerazione tutti gli elementi agli atti e li hannointerpretati secondo criteri di logica, in una visione complessiva e approfondita dellerisultanze processuali, in nessun modo censurabile, sulla base di apprezzamenti di fatto nonqualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità. Le doglianze sul punto,invero, anche con riferimento all’elemento soggettivo del reato, lungi dall’essere indicative ditravisamento della prova, si risolvono in una richiesta di diversa valutazione di merito dellerisultanze probatorie, non consentita in questa sede.

E’ infatti preclusa alla Corte dicassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporrea quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pureanch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o undiverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 48050del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01,Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017,Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv.269217-01;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482- 01).3. Infine, manifestamente infondato è il motivo relativo all’insussistenza dellaaggravante delle più persone riunite, già esclusa dal Tribunale di Milano (pp.12-13 sentenzadi primo grado).4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processualie della sanzione in favore della Cassa delle ammende nella misura di euro tremila, oltre alrimborso a favore della parte civile costituita delle spese sostenute nel grado, liquidate comein dispositivo.

Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, va disposto l'oscuramentodelle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione delpresente provvedimento. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Condanna,inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile XXXXXXXXXXXXX che liquida in complessivi euro3.686,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA COLELLA LUIGI AGOSTINACCHIOIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.