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Sentenza — n. 21705/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of material error despite implicit appellate reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21705/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the extraordinary appeal inadmissible, ruling that the lower court's implicit reasoning on sentencing aggravations did not constitute a material error under Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure. The defense argued the appellate judgment lacked explicit motivation for specific sentencing increases, but the court found the reasons clearly deducible from the text regarding odious extortion methods and offender personality. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An extraordinary appeal for material or factual error is inadmissible when the appellate court has implicitly evaluated and dismissed specific arguments, provided the reasons for the decision are clearly deducible from the judgment text.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissibility material error criminal procedure implicit judicial reasoning sentencing aggravations procedural costs and fine motivi di cassazione ricorso straordinario per nullità aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
268982 - 01), in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, non dà luogo a errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 625-bis cod. proc. pen
268982 - 01), in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, non dà luogo a errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 26172 del 26/05/2023, Riccio
Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì
Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv.
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Testo completo

osto da: GALLUCCIO ELPIDIO nato a AVELLINO il 17/02/1989 avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE di CASSAZIONE Udite: la relazione svolta dal Presidente SERGIO BELTRANI, le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e, per il ricorrente, del difensore, Avv. MARCELLO SEVERINO MARCELLO, che si è riportato alla memoria di replica ed ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE: - il difensore lamenta la sussistenza di errori materiali o di fatto nella parte in cui la sentenza di questa Corte, Sesta sezione, n. 39001 del 04/11/2025 ha ritenuto che la (in quella sede) impugnata decisione della Corte di appello avesse motivato - anche se in parte implicitamente - in ordine a tutte le doglianze difensive proposte nei motivi di gravame, poiché in realtà, in ordine ai dedotti profili, vi sarebbero delle vere e proprie carenze motivazionali; - secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 5, n. 26172 del 26/05/2023, Riccio, Rv. 284697 - 01;

Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 - 01), in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, non dà luogo a errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. l'omesso scrutinio di specifiche deduzioni contenute in un motivo di ricorso per cassazione, qualora le stesse siano state implicitamente valutate e disattese dalla Corte; - la Sesta sezione ha disatteso la prima doglianza sottoposta al suo esame (secondo il ricorrente, non vi sarebbe stata motivazione né per l'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., applicata dopo la prima aggravante del reato base di estorsione, né per quelle applicate per i reati satellite) osservando che "la motivazione può essere espressa anche implicitamente, laddove siano chiaramente enucleabili le ragioni dell'ulteriore aumento di pena disposto per la seconda aggravante ad effetto speciale", e che ciò si era "verificato nel caso in esame, in cui dalla lettura della sentenza impugnata si desume che l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.

è stato applicato per le "odiose modalità della estorsione" (in ragione delle quali è stato anche giustificato il lieve distacco dal minimo edittale operato per la quantificazione della pena base per il reato di estorsione) e gli aumenti per le usure aggravate e pluriaggravate, peraltro contenuti (sei mesi di reclusione e 200 euro di multa per le usure pluriaggravate e tre mesi di reclusione ed euro 200 di multa per le usure aggravate solo dallo stato di bisogno della persona offesa), sono stati determinati dalla gravità delle condotte", aggiungendo, infine, che l'espressa motivazione inerente al diniego delle circostanze attenuati generiche, che valorizzava plurimi elementi negativi, sfuggiva "a ogni rilievo censorio, essendo in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere od escludere la configurabilità delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente"; - le predette valutazioni appaiono in questa sede incensurabili, in quanto all'evidenza non riconducibili alla nozione di errore materiale o di fatto; - il ricorso straordinario, presentato per un motivo non consentito, e comunque manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile; - alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come vigente all'esito della declaratoria di illegittimità costituzionale .2parziale statuita da Corte cost. n. 186 del 2000), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che può essere liquidata equitativamente, tenuto conto del grado di negligenza palesato dalla rilevata causa d'inammissibilità, in euro tremila

P.Q.M.

dichiara inammissibile P.Q.M