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Sentenza — n. 21681/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed due to absolute nullity from failure to notify defense counsel of hearing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21681/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled a second-instance criminal judgment and remanded the case for a new trial. The appellant argued that the court failed to notify his defense counsel of the hearing date, violating procedural rights. The court found that the defense lawyer had been properly identified and that the failure to notify constituted an absolute nullity under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 178, comma 1 lett. c) e 179, comma 1 cod. proc. pen.; The failure to timely notify the defense counsel of a hearing constitutes an absolute and irreparable nullity if it causes the lawyer's absence.

Parole chiave

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absolute nullity defense counsel notification criminal procedure code hearing absence remand for retrial

Disposizioni normative citate

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Art. 178, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
Art. 180 cod. proc. pen.
pen., integrauna nullità assoluta e insanabile nel caso in cui abbia determinato la sua assenzaall'udienza («mentre se, nonostante detta omissione, il difensore di fiducia ècomunque presente, anche al fine di eccepire il vizio, la nullità è di ordine generaleai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen.»: Sez.
art. 180 cod. proc. pen
pen., integrauna nullità assoluta e insanabile nel caso in cui abbia determinato la sua assenzaall'udienza («mentre se, nonostante detta omissione, il difensore di fiducia ècomunque presente, anche al fine di eccepire il vizio, la nullità è di ordine generaleai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen.»: Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli
pen.»: Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv.273199 - 01).3.

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Testo completo

lla Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Bifulco;sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Marco Patarnello, con cuisi è chiesto pronunciare l’annullamento con rinvio della gravata sentenza;udito l’Avv. Salvatore Russo, del foro di Torre Annunziata, in difesa del ricorrente,che si è riportato ai motivi del ricorso, di cui ha chiesto l’accoglimento.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito illustrate.2. Dall'esame diretto degli atti processuali (cui questa Corte ha legittimoaccesso, in ragione della natura processuale dell’eccezione sollevata: sul punto, v.Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), risulta che, nelverbale di identificazione dell’imputato e di nomina del difensore, recante data 21maggio 2019, l’odierno ricorrente indicava, quale difensore di fiducia, l’Avv.Salvatore Russo, asseritamente del Foro di Napoli, con studio legale sito in Napoli,alla via Toledo n. 228; l’elezione di domicilio indicava l’indirizzo di residenzaanagrafica del ricorrente (vico Orto Contessa, n. 6, Torre del Greco).2.1. Sebbene l’indicazione del foro di Napoli sia imprecisa ‒ appartenendo ildifensore dell’imputato ricorrente al foro di Torre Annunziata, non già al foro diNapoli ‒, essa non può, tuttavia, considerarsi ostativa rispetto a quantofondatamente dedotto dalla difesa, avendo l’imputato, nel verbale diidentificazione sopra citato, fatto corretto riferimento all’indirizzo dello studio(Napoli, via Toledo n.228) del suo legale di fiducia, inequivocabilmente collegatoalla persona del medesimo difensore, correttamente individuato con il suo nome ecognome.

Come indicato nel ricorso, infatti, l’omonimo avvocato del foro di Napoli,cui era notificato, per errore della cancelleria, il decreto di citazione per il giudiziod’appello, era iscritto all’Albo di Napoli ed aveva la sede di studio in tutt’altro luogo(Napoli, corso Bruno Buozzi 205; indirizzo pec:salvatorerusso1@avvocatinapoli.legalmail.it).2.2. Il ricorrente ha inoltre adeguatamente dimostrato come, per l’interadurata del procedimento di primo grado, egli si fosse avvalso del patrociniodell’Avv. Salvatore Russo del foro di Torre Annunziata, all’indirizzo p.e.c.(salvatore.russo@forotorre.it) del quale venivano regolarmente inviate lecomunicazioni di cancelleria.

È pertanto certamente fondato quanto osservato, nelmotivo in esame, a proposito della pregressa conoscenza, in capo agli ufficigiudiziari, del corretto nominativo del difensore costituito, del luogo di ubicazionedel suo studio legale, nonché dell’esatto indirizzo di posta elettronica certificata(salvatore.russo@forotorre.it).Ciononostante, il decreto di citazione per il giudizio di appello veniva inviato,per errore, all’indirizzo di posta elettronica certificatasalvatorerusso1@avvocatinapoli.legalmail.it, come attestato dalla copia dellaricevuta di avvenuta consegna della notifica, presente negli atti processualiconsultati da questo Collegio.2.3.

Per tali ragioni, deve ritenersi frutto di un mero refuso quanto indicato,nell’incipit della sentenza avversata, circa l’avvenuta lettura delle conclusioni delleparti, non risultando, in effetti, nel fascicolo processuale, alcuna memoriaconclusiva a firma del difensore che firma il presente ricorso e che aveva assistitol’imputato fin dal primo grado, altresì sottoscrivendo l’allegato atto d’appello. Ciòè confermato, del resto, dal verbale di udienza del 29 settembre 2025, in cui si dàespressamente citato nel verbale stesso) dell’imputato.2.4.

Deve, dunque, ritenersi fondata la censura difensiva, atteso il principio,incontroverso nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'omesso avvisodell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato, aisensi degli artt. 178, comma 1 lett.

c) e 179, comma 1 cod. proc. pen., integrauna nullità assoluta e insanabile nel caso in cui abbia determinato la sua assenzaall'udienza («mentre se, nonostante detta omissione, il difensore di fiducia ècomunque presente, anche al fine di eccepire il vizio, la nullità è di ordine generaleai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen.»: Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv.273199 - 01).3. Per le ragioni fin qui illustrate, il Collegio annulla la sentenza impugnatacon rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Napoli.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA BIFULCO ANDREA PELLEGRINO