Cassation court allows Prosecutor appeal against acquittal due to contradictory reasoning in fraud case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the Prosecutor's appeal against an acquittal in a fraud case, ruling the lower court's reasoning contradictory. The trial judge found the defendant issued a false insurance policy but simultaneously claimed insufficient proof of his deceptive conduct. The court annulled the acquittal because the judgment failed to reconcile these conflicting findings, necessitating a new trial before a different judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: A judgment of acquittal is annulled if the reasoning is contradictory or illogical, requiring a new trial before a different judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
26 del Tribunale di Catanianel procedimento a carico diLaurini Carmelo, nato a Catania il 23/12/1974;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratricegenerale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo l’annullamento conrinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 09/01/2026, il Tribunale di Catania assolveva il Laurinidal reato di truffa contestato perché il fatto non sussiste.2.
Avverso la sentenza del Tribunale di Catania propone ricorso ilProcuratore generale presso la Corte di appello di Catania, articolando un unicomotivo con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimentoimpugnato.Rileva il ricorrente come il giudice avesse ritenuto rilasciata dall’imputatouna polizza assicurativa, risultata falsa, dietro pagamento del premio da partedella persona offesa, e tuttavia affermato, poi, in maniera del tutto illogica econtraddittoria, che non vi fosse prova certa della responsabilità dell’imputato edella sua condotta.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.1.1. In premessa va evidenziato che il pubblico ministero, a seguito dellanovellazione dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2, comma1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, può proporre ricorso per cassazioneavverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art. 550, commi 1e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data divigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc.pen. (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Verdino, Rv. 288029 – 01).1.2.
Ciò posto, la sentenza impugnata dà atto che, sulla base dellerisultanze dibattimentali e della documentazione prodotta, è risultato provatoche il Laurini rilasciava al contraente, dietro corresponsione della somma inpagamento del premio assicurativo, una copia del contratto abbinato a polizzaassicurativa risultata falsa, per poi concludere non esservi prova certa dellaresponsabilità in ordine al reato e della condotta eventualmente posta in esseredall’imputato e volta a trarre in inganno.Si tratta, all’evidenza, di motivazione in parte meramente apparente e inparte affetta da contraddittorietà e manifesta illogicità.Invero, da un lato, il Tribunale non opera alcuna valutazione delledichiarazioni della persona offesa, omettendo di prendere posizione sullarisulta anche affetta da contraddittorietà e illogicità manifesta laddove haritenuto provato che la polizza assicurativa, di cui il Laurini rilasciava copia afronte dell’incameramento del premio, era risultata ‘falsa’ ma che, tuttavia, nonvi era prova “della condotta eventualmente posta in essere e volta a trarre ininganno, o, comunque, a indurre in errore la persona offesa” (vds. motivazionedella sentenza impugnata).1.3.
La sentenza impugnata va dunque annullata, a norma dell’art. 623,comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCatania in diversa persona fisica. Invero, in caso di annullamento con rinvio daparte della Corte di cassazione di una sentenza inappellabile, qual è quellaimpugnata, il giudice di rinvio va individuato in altro giudice appartenente almedesimo ufficio (Sez. 6, n. 534 del 03/12/2025, dep. 2026, P., Rv. 289199 –01; Sez. 5, n. 10970 del 8/11/2019, dep. 2020, P., Rv. 278791 - 01; Sez. 5, n.2669 del 06/11/2015, dep. 2016, Raspini, Rv. 265711 - 01).2.
Al giudice di rinvio è demandato un nuovo completo esame del materialeprobatorio, comprensivo della valutazione di attendibilità del dichiarante personaoffesa, con pienezza di poteri e con la sola limitazione consistente nel nonripetere l’errato percorso logico già censurato. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCatania in diversa persona fisica.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente