Italian court dismisses appeal for monetary penalty substitution citing recidivism and lack of payment ability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal against the appellate court's refusal to substitute a custodial sentence with a monetary fine. The appellant argued that the lower court ignored his financial conditions, but the court found the decision valid because the judge also considered the defendant's history of property crimes and dedication to illegal activities. Consequently, the court ruled that the denial was based on a comprehensive assessment of recidivism and deterrence rather than solely on the inability to pay.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 58 legge 689/81: The judge's discretion in refusing a monetary penalty substitution is valid when the decision is based on a holistic evaluation of recidivism and the subject's dedication to illegal activities, not merely on the inability to pay.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ovvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratricegenerale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo dichiararsi lainammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 12/11/2025, la Corte di appello di Bologna, decidendoin sede di rinvio disposto, a seguito di annullamento, da parte di Sez. 6, n 21229del 20/03/2025, limitatamente alla pena sostitutiva, confermava la sentenza delTribunale di Bologna del 27/10/2021, condannando l’appellante al pagamentodelle spese del grado di giudizio.2.
Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso l’avv. MassimoCacciari, difensore di fiducia di Nino Fosco, articolando un unico motivo con cuicensura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la motivazionedella sentenza, per avere negato la sostituzione della pena con quella pecuniariain ragione delle condizioni economiche dell’imputato.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato, essendo infondato il motivo proposto.1.1. La sentenza rescindente ha annullato la sentenza della Corte di appellodi Bologna del 30/01/2024 (con cui veniva confermata la sentenza del Tribunaledi Bologna del 27/10/2021, appellata dal Fosco), limitatamente alla penasostitutiva, rilevando il mancato pronunciamento sulla richiesta relativa erinviando per nuovo giudizio sul punto.Con la sentenza impugnata la Corte di appello, quale giudice del rinvio, haconfermato la sentenza del Tribunale di Bologna, rigettando la richiesta disostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.1.2.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della sostituzionedella pena soccorrono criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.; tuttavia, ciò nonimplica che il giudice debba prendere in esame tutti i parametri contemplati nellasuddetta previsione, potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivandosugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l'inefficacia della sanzione (Sez.7, n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876 – 01; Sez. 5, n. 10941 del26/01/2011, Orabona, Rv. 249717 – 01).Pur dopo l’intervento legislativo attuato con d.lgs. n. 150/2022 sulla legge689/81, all’evidente obiettivo di estendere l'ambito applicativo delle sanzionisostitutive (trasformate in pene sostitutive), anche nel testo attualmente vigentel'art. 58 della legge n. 689/81 richiede al giudice, che deve valutare se applicareuna pena sostitutiva, di tenere conto «dei criteri indicati dall'art. 133 del codicepenale».1.3.
Ciò premesso, questo Collegio non ignora che in alcune pur recentipronunce si è affermato che la richiesta di sostituzione con pena pecuniariapossa essere rigettata nel caso di prognosi negativa in ordine alla capacità diadempiere (Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, Cisse Leme, Rv. 286318 – 01;Sez. 5, n. 44402 del 10/10/2022, dep. 22/11/2022, Majer, Rv. 283954 – 01), afronte di diverso orientamento che va invece consolidandosi nel solco di quantoaffermato da Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274 – 01,secondo cui la prognosi di inadempimento ostativa deve essere riferita soltantoalle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni e non dunque alla penapecuniaria (Sez. 2, n. 1724 del 18/12/2025, dep. 2026, Iavarone, Rv. 289194 –01;
Sez. 5, n. 19039 del 17/04/2025, Faye Cheikh, Rv. 288012 – 01; Sez. 4, n.8873 del 28/01/2025, C., Rv. 288419 – 01; Sez. 3, n. 35655 del 07/04/2025,Velo, Rv. 288729 – 01; Sez. 6, n. 29192 del 28/05/2024, Cerasoli, Rv. 286771 –01).Tuttavia, nella specie, la questione di diritto sottesa al contrastointerpretativo non assume rilievo: invero, il giudice del rinvio, nel ritenere nonaccoglibile la richiesta di pena pecuniaria sostitutiva, non ha dato esclusivaevidenza alla “oggettiva impossibilità di poter adempiere al pagamento dellasanzione pecuniaria”, ma anche alla esistenza di plurime condanne per delitticontro il patrimonio, da cui ha tratto la valutazione in termini di tendenza allarecidivanza e di dedizione dell’imputato alle attività illecite, sì da escludere laidoneità della chiesta pena sostitutiva ad assolvere alla funzione rieducativa ed aperseguire un effetto deterrente (vds. pag. 2 della sentenza impugnata).La impossibilità di inadempimento non è, dunque, l’unica ratio decidendi, ditalché il giudice del rinvio ha reso motivazione compiuta e logica del diniego dellasostituzione con pena pecuniaria, dando rilievo, tra i criteri di cui all’art. 133 cod.pen., ai precedenti penali ed alle condizioni di vita del soggetto (siccometotalmente dedito all’espletamento di attività illecite), quali parametri ritenuti disicura decisività al fine di escludere l’efficacia della sanzione sostitutiva.2.
Alla pronuncia consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente