Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 21662/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses conviction because crime extinguished by post-trial remission and acceptance of charges.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21662/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's conviction against Francesco Rollo for the crime of theft. The defense successfully argued that the offense was extinguished by a remission of the private prosecution and subsequent acceptance of charges filed after the appellate judgment. The court ruled that such post-sentencing developments are admissible to introduce the extinction of the crime, thereby invalidating the conviction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 152 cod. pen.; Art. 340 comma 4 cod. proc. pen.: A criminal proceeding may be terminated by the introduction of a remission of the private prosecution and acceptance of charges after the appellate judgment, provided it occurs before the appeal deadline, resulting in the extinction of the crime.

Parole chiave

Generato dall'IA
extinction of crime remission of private prosecution acceptance of charges post-sentencing extinction criminal procedure Cassation annulment private prosecution truffa all'assicurazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 152 cod. pen.
Deve essere pertanto pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensidell’art. 152 cod. pen., posto che è intervenuta remissione di querela con relativaaccettazione, come da verbali prodotti in atti.2.
Art. 340 comma 4 cod. proc. pen.
Le spese devono essere poste a carico dell’imputato ai sensi dell’art. 340 quartocomma cod.
art. 642 cod. pen
Il difensore di Francesco Rollo ricorre per cassazione avverso la sentenza dellaCorte di Appello di Torino del 21/10/2025, che aveva confrmato la sentenza di primo gradoche aveva ritenuto Rollo responsabile del delitto di cui all’art. 642 cod. pen.2.
art. 152 cod. pen
Deve essere pertanto pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensidell’art. 152 cod. pen., posto che è intervenuta remissione di querela con relativaaccettazione, come da verbali prodotti in atti.2.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini
Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello
Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente
Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, Cagnazzo
268625-01; Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, Cagnazzo, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha chiestol’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto perremissione di querela;RITENUTO IN FATTO1. Il difensore di Francesco Rollo ricorre per cassazione avverso la sentenza dellaCorte di Appello di Torino del 21/10/2025, che aveva confrmato la sentenza di primo gradoche aveva ritenuto Rollo responsabile del delitto di cui all’art. 642 cod. pen.2. Al riguardo, il difensore eccepisce l’improcedibilità del reato per essere lo stessoestinto per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione, intervenute dopo lasentenza della Corte di appello.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.1.1. Relativamente alla dedotta estinzione del reato, costituisce principio di dirittopacificamente enunciato da questa Corte di legittimità quello secondo cui è ammissibile ilricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione dellaquerela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima dellascadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione da tanto discendendonel'estinzione del reato (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01; Sez. 4,n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584-01;

Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016,Bestente, Rv. 268625-01; Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, Cagnazzo, Rv. 249209-01).1.2. Deve essere pertanto pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensidell’art. 152 cod. pen., posto che è intervenuta remissione di querela con relativaaccettazione, come da verbali prodotti in atti.2. Le spese devono essere poste a carico dell’imputato ai sensi dell’art. 340 quartocomma cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione diquerela.Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE COSCIONI LUCIANO IMPERIALI