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Ordinanza — n. 21207/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against appellate settlement sentences are inadmissible if they reiterate waived grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21207/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals inadmissible de plano because the appellants sought to reiterate grounds of complaint that had been waived during the appellate settlement. The defendants had agreed to a new sentence and explicitly renounced all grievances except those concerning the sanctioning treatment, thereby limiting the scope of review. Consequently, the Court ruled that arguments regarding responsibility and general sentencing errors were non-derogable since they fell within the waived portion of the agreement.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: Cassation appeals against sentences resulting from an appellate settlement are inadmissible if they reiterate grounds of complaint that were waived by the parties in the settlement agreement.

Parole chiave

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appellate settlement waived grounds cassation inadmissibility consensual sentencing de plano procedure concorso materiale di reati remissione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con sentenza del 04/02/2026, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616cod.
art. 599-bis cod. proc.pen
Con sentenza del 04/02/2026, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
b) l’imputato Aacher l’omessamotivazione in ordine alla quantificazione della pena e alla insussistenza di causedi proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.3.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Ord. n. 50062 del 16/11/2023, Musella
Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi
Corte cost. sent. n. 186/2000
pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro3.000,00 ciascuno.
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Testo completo

/03/2006;avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 04/02/2026;udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;procedimento trattato con rito “de plano”.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza del 04/02/2026, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc.pen., la Corte di appello di Genova, accogliendo il concordato proposto dalleparti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova del 23/06/2025,ha rideterminato nella misura indicata nell’accordo la pena inflitta a Aacher Omare Tlili Youssef in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, dichiarandoinammissibili i motivi rinunciati e confermando nel resto la sentenza appellata.2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gliimputati, tramite i rispettivi difensori, denunciando:

a) l’imputato Tlili mancanzao manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità eall’insussistenza di cause di proscioglimento;

b) l’imputato Aacher l’omessamotivazione in ordine alla quantificazione della pena e alla insussistenza di causedi proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto leimpugnazioni sono state proposte per motivi non consentiti. Ed infatti, secondoquanto costantemente affermato da questa Suprema Corte, nei confronti dellasentenza resa – come nel caso in esame – all'esito di concordato in appello exart. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cuisiano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, posto che l'accordo delleparti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto dirinuncia (ex plurimis Sez. 2, Ord. n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv.285619-01).Nel caso in esame, dagli atti risulta che gli imputati hanno concordato unanuova pena, rinunciando a tutti i loro motivi di gravame diversi da quelliconcernenti il trattamento sanzionatorio (inclusi dunque quelli relativi allaresponsabilità); da ciò consegue che gli stessi non possono denunciare in questasede i vizi indicati nei ricorsi posto che hanno ad oggetto punti della decisioneimpugnata investiti proprio dai motivi di appello rinunciati.Va poi ribadito che non sono deducibili con ricorso per cassazione avverso lasentenza emessa a seguito di concordato in appello i vizi attinenti alladeterminazione della pena che è stata oggetto di accordo delle parti, salval'ipotesi – che non ricorre pacificamente nel caso in esame – di applicazione dipena illegale, ostandovi la natura consensualistica dell'istituto e la sua funzionedeflattiva (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033-02).4.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro3.000,00 ciascuno. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente