Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of special bar association defense signature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the defendant personally signed the petition without a registered defense attorney. The lower court had convicted Mario Mazzeo of the crime of insult under Article 648 of the Penal Code. The court ruled that the absence of a special bar association signature renders the filing void under procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis; Art. 613 c.p.p.: A cassation appeal personally signed by the accused without a special bar association defense attorney is inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
essa dalla Corte di appello di Bari;udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;procedimento trattato il rito “de plano”.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza del 06/10/2025 la Corte di appello di Bari, decidendosull’appello dell’imputato, ha confermato la sentenza del 14/05/2024 con laquale il Tribunale di Foggia aveva condannato Mario Mazzeo alla pena ritenuta digiustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputatopersonalmente lamentando la mancanza di pronuncia assolutoria e l’eccessivitàdella pena applicata.3.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quantosottoscritto dall’imputato personalmente e quindi privo della sottoscrizione didifensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, come prescritto, apena di inammissibilità, dall’art. 613 cod. proc. pen.4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost.
Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente