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Ordinanza — n. 21205/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissed for inadmissible generic legal qualification arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21205/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal against a plea bargain sentence inadmissible under Article 610 of the Code of Criminal Procedure. The defendant's lawyer argued for a different legal qualification of the facts without identifying specific errors or proposing alternatives. The court ruled that such generic challenges are inadmissible when the factual elements clearly match the charged crimes and the qualification is not manifestly eccentric.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are limited to specific grounds regarding party will, correlation defects, erroneous qualification, or illegal sentencing; generic challenges to legal qualification are inadmissible unless the error is manifest and immediately evident from the indictment and judgment.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible cassation legal qualification error manifest eccentricity generic legal challenge party agreement plea procedural inadmissibility esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Con sentenza del 10/04/2026, emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 610 c.p.p.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616cod.
art. 444 cod. proc.pen
Con sentenza del 10/04/2026, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc.pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca, su concorderichiesta delle parti, ha applicato a Loci Elvis la pena concordata in ordine ai reatia lui ascritti.2.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal
Sez. 6, Ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci
Corte cost. sent. n. 186/2000
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro3.000,00.
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Testo completo

dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Lucca;udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;procedimento trattato con rito “de plano”.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza del 10/04/2026, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc.pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca, su concorderichiesta delle parti, ha applicato a Loci Elvis la pena concordata in ordine ai reatia lui ascritti.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensoredell’imputato deducendo vizio di motivazione in ordine alla qualificazionegiuridica dei fatti.3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quantol'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento è stata proposta permotivi diversi da quelli consentiti. Ed infatti, l'art. 444, comma 2-bis cod. proc.pen., stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso lasentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontàdelle parti, per difetti di correlazione tra richiesta e sentenza, per erroneaqualificazione del fatto, nonché per applicazione di pena o misura di sicurezzaillegale.

Questa Corte ha altresì precisato che, in tema di applicazione della penasu richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, aisensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazionegiuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di erroremanifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti (con indiscussaimmediatezza e senza margini di opinabilità) palesemente eccentrica rispetto alcontenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione chedenunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge nonimmediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazionedella sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01;

Sez.6, Ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252 – 01). Ciò detto, nel caso inesame, i capi di imputazione risultano chiari e il fatto ivi descritto presenta glielementi costitutivi dei reati circostanziati contestati. Il difensore deduce,peraltro, in maniera del tutto generica vizi di motivazione della sentenza, senzaindividuare specifiche censure in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti esenza prospettarne di alternative. Da ciò consegue l'inammissibilità del ricorso.4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente