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Ordinanza — n. 21199/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal by defendant personally, citing lack of standing after 2017 procedural reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21199/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant, who lost standing following the 2017 legislative amendment to the Code of Criminal Procedure. Although the defendant's signature was authenticated by counsel, the court held that only the public prosecutor or the victim could initiate such a review post-reform. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 444 e segg. cod. proc. pen.: After the 2017 reform, a defendant no longer possesses standing to personally file a cassation appeal regarding a settlement agreement, rendering such filings inadmissible regardless of counsel's authentication.

Parole chiave

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criminal appeal standing procedural reform 2017 settlement agreement inadmissible appeal public prosecutor role court costs award fine fund payment

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione Mouhid Khalid, nel suo stesso interesse.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato, soggetto non piùlegittimato dopo la modifica dell’art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno2017 n.
Art. 444 e segg. cod. proc. pen.
Legge 23 giugno 2017 n. 103
art. 613 cod. proc. pen
Ricorre per cassazione Mouhid Khalid, nel suo stesso interesse.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato, soggetto non piùlegittimato dopo la modifica dell’art. 613 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 7272 del 11/12/2025

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Testo completo

afe, il Tribunale di Torino ha applicato al ricorrente la penaconcordata tra le parti, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., in relazione a duereati di danneggiamento aggravato.2. Ricorre per cassazione Mouhid Khalid, nel suo stesso interesse.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato, soggetto non piùlegittimato dopo la modifica dell’art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno2017 n. 103.E’ ininfluente, sulla individuazione dell’imputato quale soggetto che ha personalmenteproposto il ricorso, la circostanza che la sua firma risulti autenticata dal difensore (Sez. 5,n. 7272 del 11/12/2025, dep. 2026, A., Rv. 289362-01).2.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delleAmmende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nelladeterminazione della causa di inammissibilità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso, il 07/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe Sgadari Angelo Caputo