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Ordinanza — n. 21193/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21193/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21193/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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del 08/01/2026 della Corte d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dalla Consigliera Caterina Brignone;RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza emessa l’8 gennaio 2026, la Corte di appello di Napoli, Sestasezione penale, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., su concorde richiesta delle parti,applicava a Ferdinando Ammendola, in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen., la penadi un anno e quattro mesi di reclusione, con conferma della multa di euro 600 inflitta in primogrado.2.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 648 cod. pen, articolo 616 cod. proc.pen; Ordinanza — n. 21193/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza emessa l’8 gennaio 2026, la Corte di appello di Napoli, Sestasezione penale, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., su concorde richiesta delle parti,applicava a Ferdinando Ammendola, in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen., la penadi un anno e quattro mesi di reclusione, con conferma della multa di euro 600 inflitta in primogrado.2.

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda pena pecuniaria sospesa pena convenzionale sanzioni penali concussione fissazione della multa

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza emessa l’8 gennaio 2026, la Corte di appello di Napoli, Sestasezione penale, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., su concorde richiesta delle parti,applicava a Ferdinando Ammendola, in relazione al reato di cui all’art.
art. 648 cod. pen
pen., su concorde richiesta delle parti,applicava a Ferdinando Ammendola, in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen., la penadi un anno e quattro mesi di reclusione, con conferma della multa di euro 600 inflitta in primogrado.2.
articolo 616 cod. proc.pen
Alla dichiarazione di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc.pen., la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento a favoredella Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma, ritenutaequa, di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

del 08/01/2026 della Corte d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dalla Consigliera Caterina Brignone;RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza emessa l’8 gennaio 2026, la Corte di appello di Napoli, Sestasezione penale, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., su concorde richiesta delle parti,applicava a Ferdinando Ammendola, in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen., la penadi un anno e quattro mesi di reclusione, con conferma della multa di euro 600 inflitta in primogrado.2.

Avverso tale decisione l’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso percassazione, affidato a un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge sotto unduplice profilo: da un lato, lamenta che la Corte territoriale si sarebbe limitata a ratificarel’accordo tra le parti senza svolgere un’autonoma verifica sulla correttezza giuridica e sullacongruità della pena; dall’altro, denuncia l’illegittima applicazione della circostanzaaggravante di cui all’art. 648, comma primo, secondo periodo, cod. pen., sostenendo che lastessa non sarebbe stata oggetto di specifica contestazione.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione avversola sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamentequando siano dedotti vizi attinenti alla formazione della volontà delle parti di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero ovvero alla difformità tra il contenuto delladecisione e quanto concordato. Nel concordato sulla pena in appello, infatti, le partiesercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozioprocessuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, nonpuò essere unilateralmente modificato – salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata –da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorsoper cassazione (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01;

Sez. U, n. 5466del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715-01).Nel caso di specie, il ricorrente non prospetta alcuno dei motivi tassativamenteconsentiti, limitandosi a censurare profili estranei all’ambito di sindacato consentito in sede dilegittimità a seguito di concordato sulla pena in appello, senza prospettare vizi attinenti allaformazione dell’accordo, al consenso del pubblico ministero, alla difformità tra decisione econtenuto dell’accordo ovvero all’illegalità della pena.2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc.pen., la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento a favoredella Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma, ritenutaequa, di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCATERINA BRIGNONE ANGELO CAPUTO