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Ordinanza — n. 21191/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of conciliation agreement defects in penalty settlement. The court ruled that substantive error arguments do not qualify for cassation review. The appeal was rejected because the legal issues raised did not pertain to the formation of the settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21191/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance penalty settlement regarding robbery and weapons offenses, arguing substantive legal errors in the conviction and sentencing. The court held that appeals against conciliation agreements are strictly limited to defects in the agreement's formation, such as lack of consent or discrepancy between the agreement and the final decision, excluding general merits reviews.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against penalty conciliation agreements are admissible only when defects relate to the formation of the parties' will, public prosecutor's consent, or discrepancies between the agreement and the decision, excluding general merits reviews.

Parole chiave

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conciliation agreement penalty settlement cassation appeal inadmissible appeal substantive error procedural defect second instance porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con sentenza emessa il 17 novembre 2025, la Corte di appello di Napoli, Secondasezione penale, ai sensi dell’art. 599-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Legge n. 110 del 1975
4, comma 2, legge n. 110 del 1975, lamentando l’erronea applicazione della normaincriminatrice.
art. 599-bis cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione avversola sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen.,la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore dellaCassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma, ritenuta equa, dieuro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo
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Testo completo

l 17/11/2025 della Corte d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dalla Consigliera Caterina Brignone;RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza emessa il 17 novembre 2025, la Corte di appello di Napoli, Secondasezione penale, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., su concorde richiesta delle parti, inparziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 16 gennaio 2025, applicavaa Matubbar Salim, in relazione ai reati di rapina, lesioni personali e porto abusivo di armiimproprie, la pena di quattro anni di reclusione ed euro 680,00 di multa, confermando nelresto della decisione di primo grado.2.Avverso tale decisione l’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazioneall’art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975, lamentando l’erronea applicazione della normaincriminatrice.

Sostiene, in particolare, che difetterebbe la prova della disponibilità delle armie del dolo specifico richiesto dalla fattispecie, nonché che la condotta contestata sarebbe, alpiù, riconducibile a diversa qualificazione giuridica.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione avversola sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamentequando siano dedotti vizi attinenti alla formazione della volontà delle parti di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero ovvero alla difformità tra il contenuto delladecisione e quanto concordato.

Nel concordato sulla pena in appello, infatti, le partiesercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozioprocessuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, nonpuò essere unilateralmente modificato – salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata –da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorsoper cassazione (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01; Sez. U, n. 5466del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715-01).Nel caso di specie, il ricorrente deduce censure attinenti alla qualificazione giuridicadel fatto e alla valutazione del compendio probatorio, sollecitando una rivalutazione delmerito estranea al perimetro del sindacato di legittimità nei casi di concordato sulla pena inappello, senza prospettare vizi attinenti alla formazione dell’accordo, al consenso delpubblico ministero, alla difformità tra decisione e contenuto dell’accordo ovvero all’illegalitàdella pena.2.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen.,la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore dellaCassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma, ritenuta equa, dieuro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCATERINA BRIGNONE ANGELO CAPUTO