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Sentenza — n. 21187/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls criminal sentence for lack of reasoning on sentencing discretion criteria.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21187/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General successfully appealed a Parma court sentence, arguing the judge failed to explain the legal criteria used for sentencing. The court found that while sentencing involves discretion, it is legally bound and requires explicit reasoning regarding crime severity and recidivism. Consequently, the sentence was annulled regarding the penalty portion and remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 132 cod. pen.; Art. 623, comma 1 lett. d) cod. proc. pen.: The court must provide coherent reasoning on legally bound sentencing discretion, and omission of such criteria causes nullity.

Parole chiave

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sentencing discretion lack of reasoning criminal appeal nullity of sentence remand for retrial motivi di cassazione difetto di motivazione causa legittima

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 10 D.lgs. 31/2024
In premessa, va rilevato che dalle attestazioni di Cancelleria in atti, risulta che il ricorsoè stato presentato ai sensi della disciplina ad hoc di cui all’art. 10 D.lgs.
Art. 623, comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamentosanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Parma giusta la previsione di cuiall’art. 623, comma 1 lett.
art. 10 D.lgs. 31/2024
In premessa, va rilevato che dalle attestazioni di Cancelleria in atti, risulta che il ricorsoè stato presentato ai sensi della disciplina ad hoc di cui all’art. 10 D.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 12372 del 21/08/1990
Sez. 3, n. 40803/2014
185328 – 01; Sez. 3, n. 40803/2014 n.m.; Sez.4, n.
Sez. 4, n. 45868/2020
Sez.4, n. 45868/2020
40803/2014 n.m.; Sez.4, n. 45868/2020 n.m.).3.
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Testo completo

losnic Vadim nato in Moldavia il 04/12/1993avverso la sentenza del Tribunale di Parma in data in data 07/11/2025udita la relazione del Consigliere Lucia Aielliletta la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale Lidia Giorgio ha chiestol’annullamento con rinvioletta la memoria di replica dell’avv. Monica Marciano difensore di Molosnic Vadim che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso del Procuratore GeneraleRITENUTO IN FATTO1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Parma ha proposto ricorso avversola sentenza del Tribunale di Parma indicata in epigrafe, lamentando violazione di legge (art.132 cod. pen.) per mancanza di motivazione in ordine alle modalità di determinazione dellapena.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è fondato.1.

In premessa, va rilevato che dalle attestazioni di Cancelleria in atti, risulta che il ricorsoè stato presentato ai sensi della disciplina ad hoc di cui all’art. 10 D.lgs. 31/2024 (“Disposizionitransitorie in materia di presentazione dell'atto di impugnazione del procuratore generalepresso la Corte di appello”) e che è stato tempestivamente trasmesso al Tribunale di Parma invia telematica. Né rileva la dedotta modalità di sottoscrizione del funzionario giudiziario,trattandosi di attestazione del pervenimento tempestivo del ricorso per via telematica.2.

Quanto al merito della questione, occorre rilevare che ai fini del trattamentosanzionatorio le disposizioni di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., pur prevedendo innegabili"spazi discrezionali", indicano criteri legali che devono guidare il potere del giudice nelladeterminazione della pena. Si pone quindi il dovere per il giudice di una motivazione coerenteche consenta il controllo sulle modalità di esplicazione dell'anzidetto potere. Pertanto,trattandosi di discrezionalità vincolata (cosiddetta discrezionalità regolamentata), il giudicedeve dar ragione dei criteri legali, essendo la omissione causa di nullità della sentenza; detticriteri possono sintetizzarsi in quelli della retribuzione (gravità complessiva del fatto) e dellaprevenzione speciale (capacità a delinquere in termini di attitudine del reo a commetterecrimini (Sez.

F, n. 12372 del 21/08/1990, Rv. 185328 – 01; Sez. 3, n. 40803/2014 n.m.; Sez.4, n. 45868/2020 n.m.).3. Ciò detto, nella sentenza impugnata, il giudice non ha indicato a quali criteri si èconformato nell’esercizio del potere discrezionale che gli compete ai fini della determinazionedella pena, per l’individuazione del reato più grave e degli aumenti di pena per lacontinuazione, omettendo di adempiere all'obbligo della motivazione che impone che sianoenunciati, seppur sinteticamente, gli elementi giustificativi della scelta sanzionatoria.4.

Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamentosanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Parma giusta la previsione di cuiall’art. 623, comma 1 lett.

d) cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovogiudizio al Tribunale di Parma.Così deciso il 30/03/2026Il consigliere estensore Il presidenteLucia Aielli Angelo Caputo