Cassation court dismisses appeal regarding sentencing for failure to evaluate non-punishment grounds under Art. 129 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the second-instance judge was not required to explicitly evaluate non-punishment grounds when the defendant renounced appeal reasons. The appellant argued the appellate court failed to assess causes of non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, yet the defendant had waived all appeal grounds. The court ruled that since the defendant renounced appeal reasons, the second-instance judge's cognition is limited to those reasons, making a specific evaluation of non-punishment grounds unnecessary and thus the appeal lacks admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: When an imputant renounces appeal reasons under Art. 599-bis c.p.p., the second-instance judge is not required to motivate the non-existence of non-punishment causes under Art. 129 c.p.p., as the devolutive effect of the appeal limits cognition to non-renounced grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
sentenza del 12/02/2026 della Corte di appello di Veneziaudita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Cardamone;Ricorso trattato con procedura “de plano”.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia, in accoglimentodella proposta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., con la qualel’imputato rinunciava ai motivi di appello sulla responsabilità penale, sullaconcessione delle attenuanti di cui all’art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen. e dicui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, in riforma dellasentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona indata 5 luglio 2024, ha applicato a Khaled Benkhaled Mohamed la pena di due annie quattro mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa, per il reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 628, primo comma e terzo comma, n. 1 cod. pen, riconosciute leresto della sentenza impugnata.2.
Con un unico motivo di ricorso, si deduce un vizio di motivazione dellasentenza della Corte di appello quanto alla mancata valutazione della sussistenzadi cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.3. Il ricorso è inammissibile.4. Questa Corte, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto adopera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, ha chiarito cheil giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma dell’art.599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimentodell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., nésull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, inquanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta chel'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitataai motivi non oggetto di rinuncia; in applicazione del principio, la Corte hadichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza exart. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la mancanza dimotivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 52803del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522-01;
Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018,Hoxha, Rv. 273755-01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853-01).5. Ne consegue l’inammissibilità, pronunciabile con ordinanza de plano ex art.610, comma 5-bis cod. proc. pen., del proposto ricorso. Alla pronuncia conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n.186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favoredella Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela Cardamone Angelo Caputo