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Sentenza — n. 21090/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical motivation and procedural violations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21090/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Stefano Groppi inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft. The appellant argued that the preliminary investigation closure notice was null due to denied access to a summary information report and that the trial court erred in evaluating evidence regarding the victim's negligence. The court rejected these claims, stating that the lower court's reasoning was logically coherent and that the cassation judge cannot re-evaluate factual evidence or substitute its own assessment for that of the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The cassation court cannot substitute its own assessment for that of the trial court regarding the evaluation of evidence and must limit its review to verifying the logical consistency of the motivation and the observance of the law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility logical consistency of motivation evaluation of evidence by trial court procedural nullity of investigation closure right of defense in preliminary hearings perseguimento penale per truffa altri reati colpa grave

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 415-bis cod. proc. pen.
Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità dell’avviso diconclusione delle indagini preliminari e del conseguente decreto che dispone ilgiudizio, per violazione dell’art. 415-bis cod.
Art. 581 cod. proc. pen.
Con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, trattabilicongiuntamente, il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazionedell’art. 581 cod. proc. pen., nonché erronea e omessa valutazione di provedocumentali e dichiarative ritenute decisive ai fini della decisione.3.1.
Art. 640, comma secondo cod. pen.
art. 415-bis cod. proc. pen
Il primo motivo è manifestamente infondato.I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del consolidatoorientamento di legittimità secondo cui l’omesso deposito di atti delle indaginipreliminari contestualmente alla notificazione dell’avviso previsto dall’art. 415-bis cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen
Con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, trattabilicongiuntamente, il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazionedell’art. 581 cod. proc. pen., nonché erronea e omessa valutazione di provedocumentali e dichiarative ritenute decisive ai fini della decisione.3.1.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
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Testo completo

Corte di Appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositatedalle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale Fabio Picuti, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;udite le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. Paolo Grasso, che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e depositato comparsaconclusionale e nota spese;udite le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv.

Giovanni Cappelli e Avv.Paolo Grasso che hanno insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamentodel provvedimento impugnato.RITENUTO IN FATTO1. La difesa di Stefano Groppi propone ricorso per cassazione avverso lasentenza del 23 ottobre 2025 con la quale la Corte di Appello di Milano, inparziale riforma della sentenza emessa, in data 02 dicembre 2024, dalTribunale di Milano, lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione edeuro 100,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 640, comma secondo,cod. pen., così giuridicamente riqualificato il fatto di cui all’imputazione.2.

Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità dell’avviso diconclusione delle indagini preliminari e del conseguente decreto che dispone ilgiudizio, per violazione dell’art. 415-bis cod. proc. pen.La difesa espone che, al momento della notificazione dell’avviso dichiusura delle indagini preliminari, il ricorrente non sarebbe stato posto nellecondizioni di prendere visione del verbale di sommarie informazioni rese daLetizia Scoglio, documento che non risultava inserito nel fascicolo cartaceo néera estraibile dai supporti informatici disponibili.

Tale circostanza avrebbedeterminato una lesione del diritto di difesa, impedendo lo svolgimento dimirate indagini difensive su tale elemento probatorio.L’eccezione di nullità, tempestivamente sollevata in sede di udienzapreliminare e successivamente reiterata dinanzi al Tribunale, sarebbe stataerroneamente respinta sul presupposto della sopravvenuta sanatoria del vizio,ritenuta conseguente alla scelta del rito ordinario e all’escussione dei testimoniindicati dalle parti.Secondo la prospettazione difensiva, tale argomentazione non sarebbeidonea a superare la denunciata violazione, permanendo la lesione del dirittodell’imputato di usufruire con pienezza degli strumenti difensivi nella fasedell’udienza preliminare.3.

Con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, trattabilicongiuntamente, il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazionedell’art. 581 cod. proc. pen., nonché erronea e omessa valutazione di provedocumentali e dichiarative ritenute decisive ai fini della decisione.3.1. In primo luogo, si sostiene che la Corte territoriale avrebbe omessodi considerare come la condotta della persona offesa fosse connotata damancanza di diligenza, circostanza desumibile dalla lettura dell’allegato 6 suballegato 15 della delibera GR n. 10/4702 Regione Lombardia.

In particolare, lapersona offesa non avrebbe adempiuto all’impegno contrattuale di effettuarecontrolli periodici e ispezioni a campione sull’attività della Croce Lodigiana.3.2. I giudici di appello avrebbero inoltre trascurato di valutareadeguatamente l’inattendibilità certezza della deposizione resa da Patrizia Mori,responsabile della struttura complessa di Erogazione Territoriale, la qualeavrebbe riconosciuto la natura meramente formale dei controlli effettuati,dimostrando, secondo la difesa, di non avere conoscenza del citato datodocumentale.3.3.

La Corte distrettuale, affermando in modo apodittico che il Groppirivestiva il ruolo di amministratore di fatto della Croce Lodigiana, avrebbeignorato il contenuto della deposizione del teste Tansini, il quale avrebbe riferitoche l’unica attività svolta dal ricorrente consisteva nel coordinamento deitrasporti e nella gestione dei rapporti con i volontari, mentre la direzionedell’associazione sarebbe stata esercitata dal presidente Cogni. La motivazionerisulterebbe, inoltre, contraddittoria, poiché i giudici di appello, dopo averritenuto tale circostanza priva di rilevanza ai fini della decisione.3.4.

Si deduce altresì che la Corte distrettuale avrebbe erroneamenteritenuto attendibile la testimonianza di Letizia Scoglio, senza considerare ilpossibile interesse della stessa a rendere dichiarazioni non veritiere. La testeavrebbe infatti ammesso di essere consapevole che la Croce Lodigiana,mediante la duplicazione di trasporti singoli, percepiva rimborsi di entitàsuperiore rispetto a quelli spettanti; pertanto, in assenza della prova di unordine proveniente dal Groppi, la stessa avrebbe potuto essere chiamata arispondere delle condotte illecite così realizzate.3.5.

Infine, la motivazione sarebbe affetta da contraddittorietà nellaparte in cui, da un lato, attribuisce piena attendibilità alla teste SavinaBernardini ai fini della ricostruzione della vicenda con riferimento agli aspettiburocratico-amministrativi e, dall’altro, ne ridimensiona il valore probatorio,affermando che la stessa avrebbe tentato di escludere il Groppi dalle fasi piùrilevanti dei fatti oggetto di giudizio.La Corte di appello, secondo la difesa, non avrebbe chiarito per qualeragione sia stato riconosciuto maggiore valore probatorio alle dichiarazioni dellateste Letizia Scoglio, che aveva un diretto interesse a dare unarappresentazione della realtà non veritiera, piuttosto che alle dichiarazioni reseda Savina Bernardini, la quale ricopriva il ruolo di impiegata incaricata dellaredazione delle fatture relative ai rimborsi.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono1.

Il primo motivo è manifestamente infondato.I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del consolidatoorientamento di legittimità secondo cui l’omesso deposito di atti delle indaginipreliminari contestualmente alla notificazione dell’avviso previsto dall’art. 415-bis cod. proc. pen. non determina alcuna nullità della richiesta di rinvio agiudizio né del decreto che dispone il giudizio. L’ordinamento, infatti, nonricollega a tale omissione un’autonoma sanzione di invalidità, sicché l’unicaconseguenza processuale configurabile è rappresentata dall’inutilizzabilità degliqualsiasi incidenza sulla validità degli atti introduttivi della fase processuale.(Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, F., Rv. 273527 – 01;

Sez. 2, n.5408 del20/10/2020, Possente, Rv. 280646 – 01).Alla luce di tale principio di diritto, risulta corretta la valutazioneespressa dalla Corte territoriale, la quale ha escluso che la dedotta omissionepotesse incidere sulla validità degli atti introduttivi del giudizio.La sentenza impugnata ha, inoltre, puntualmente evidenziato comeLetizia Scoglio sia stata esaminata nel corso del dibattimento, con conseguenteirrilevanza dell’eccepita inutilizzabilità del verbale di sommarie informazionidalla stessa rese nella fase delle indagini preliminari.

L’acquisizione della provadichiarativa attraverso l’esame diretto della testimone in contraddittorio tra leparti ha, infatti, reso priva di incidenza la questione relativa all’utilizzabilità delgià menzionato verbale, posto che il compendio probatorio valorizzato ai finidella decisione si è fondato sulle dichiarazioni rese in dibattimento da LetiziaScoglio e legittimamente acquisite al fascicolo processuale (cfr. pagg. 6 e 7della sentenza impugnata).2. Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo sono articolatiesclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio dilegittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di unarilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione ol'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazionedei fatti.I motivi sono, al contempo, aspecifici e reiterativi di medesime doglianzeinerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatoriogià espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dallaCorte territoriale.2.1.

Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenzehanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici dimerito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di truffa, a seguitodi una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni dilogica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove,confutando peraltro tutte le doglianze fattuali e giuridiche prospettate dalladifesa con l’atto di appello.I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanzeprocessuali, hanno correttamente indicato e valutato le prove dichiarative edocumentali idonee a comprovare la penale responsabilità del ricorrente inordine alle condotte truffaldine di cui al capo di imputazione (vedi pagg. da 7 ad12 della sentenza impugnata).

Tale ricostruzione, in nessun modo censurabilesotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamentidi fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità eperciò insindacabili in questa sede.2.2. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estraneaal sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione deifatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senzaconfrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare lecensure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatoriedeterminanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito conconseguente aspecificità del motivo di ricorso.I presunti errori nella valutazione delle prove lamentati dalla difesa sirisolvono, in realtà, in una lettura frammentata e avulsa dal contestocomplessivo degli elementi logico fattuali compiutamente analizzati e valorizzatidalla Corte territoriale.

Tali rilievi difensivi, lungi dal configurare un travisamentodei fatti storici ovvero un'erronea valutazione delle prove assunte neldibattimento, si concretano, piuttosto, nella prospettazione di una ricostruzionealternativa della realtà processuale ovvero nella richiesta di una diversa e piùdettagliata valorizzazione di elementi acquisiti nel contradditorio delle parti.2.3. Deve essere, in proposito, ribadito che non è compito del giudice dilegittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliorericostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi averificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile conil senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.

LaCorte di cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza dellalegge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, noncompetendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elementoprobatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corteregolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (vediSez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, Rv. 280601 – 01; Sez. 2, n. 9106 del12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 – 01).Nel caso di specie, il percorso argomentativo seguito dai giudici di meritosi connota per coerenza logica, completezza espositiva e corretto inquadramentogiuridico dei dati fattuali, e non risulta validamente scalfito dalle censureformulate nel ricorso, le quali si limitano, nella sostanza, a proporre una letturaframmentaria e atomistica degli elementi di prova già oggetto di puntuale eanalitico scrutinio da parte della Corte territoriale, nel chiaro intento divalutazioni operate.3.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore dellaCassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.Stefano Groppi deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spesesostenute dalla parte civile, che, in base alla qualità dell'opera prestata inrelazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate neitermini precisati in dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile AziendaSocio Sanitaria Territoriale di Lodi che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltreaccessori di legge.Così deciso il 20 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEmanuele Cersosimo Andrea Pellegrino