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Ordinanza — n. 21076/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation as withdrawn and orders fine.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21076/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible without formalities because the appellant had previously withdrawn the ground of omitted motivation. The appellant challenged a lower court's acceptance of a settlement agreement, but the specific reason for the lack of reasoning was abandoned during the appellate stage. Consequently, the court ruled the appeal invalid and imposed a monetary fine for the procedural fault.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal based on omitted motivation is inadmissible if the appellant has withdrawn that specific ground, and the court may declare inadmissibility without formalities while imposing a fine for the procedural fault.

Parole chiave

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omitted motivation withdrawal of grounds inadmissibility without formalities procedural fault monetary fine settlement agreement Cassation procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.); - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.
Art. 616 c.p.p.
art. 599 -bis c.p
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

PPE nato a TORINO il 10/09/1975 avverso la sentenza del 26/02/2026 della CORTE di APPELLO di TORINO Udita la relazione svolta dal presidente SERGIO BELTRANI; rilevato: - che l'imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto la sua richiesta di concordato ex art. 599 -bis c.p.p., lamentando del tutto genericamente omessa motivazione quanto al mancato proscioglimento (motivo al quale aveva peraltro rinunciato in appello); - che il ricorso è conseguentemente inammissibile; - che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità (cfr. art. 610, comma 5-bis, c.p.p.); - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - et apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di —1 2CC» e 33 ig "è 0 inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della zu, u O z I rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleAmmende a titolo di sanzione pecuniaria;

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P.Q.M.

00 dichiara inammissibile P.Q.M