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Ordinanza — n. 21075/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation as waived and orders fine.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21075/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the appellant had previously waived the ground of lack of motivation in the appellate stage. The appellant requested a settlement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure but failed to provide specific reasons for the alleged omission of reasoning in the lower court's decision. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a €3,000 fine for the evident fault in proposing the inadmissible appeal.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal based on a ground waived by the appellant in the appellate stage is inadmissible, and the appellant bears the costs and a monetary fine for the evident fault in raising an inadmissible cause.

Parole chiave

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inadmissible appeal waived ground of appeal lack of motivation procedural costs monetary fine evident fault concordato procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.); - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.
Art. 616 c.p.p.
art. 599-bis c.p
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

E nato a FRANCAVILLA FONTANA il 26/01/1987 avverso la sentenza del 18/02/2026 della CORTE di APPELLO di LECCE Udita la relazione svolta dal presidente SERGIO BELTRANI; rilevato: - che l'imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto la sua richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., lamentando del tutto genericamente omessa motivazione quanto al mancato proscioglimento (motivo al quale aveva peraltro rinunciato in appello nell'atto scritto con il quale aveva chiesto di accedere al concordato); - che il ricorso è conseguentemente inammissibile; - che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità (cfr. art. 610, comma 5-bis, c.p.p.); - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleAmmende a titolo di sanzione pecuniaria;

P.Q.M