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Ordinanza — n. 21074/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation as applicant waived this ground in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21074/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the applicant had explicitly waived the ground of lack of motivation during the second instance proceedings. Although the lower court rejected the request for a settlement agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, the applicant's prior waiver rendered the specific complaint regarding insufficient reasoning legally ineffective. Consequently, the court ordered the applicant to pay court costs and a fine for the procedural fault of filing an inadmissible appeal.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised were not presented in the lower court, and the party bears the costs and a fine for the procedural fault of filing such an appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal waiver of grounds lack of motivation procedural fault court costs second instance waiver Cassation procedure condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.); - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.
Art. 616, c.p.p.
art. 599 -bis c.p
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - *zali apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di Cel I .4,11.1 í inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della wo.
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Testo completo

TONIO nato a IMPERIA il 19/11/2004 avverso la sentenza del 18/02/2026 della CORTE di APPELLO di TORINO Udita la relazione svolta dal presidente SERGIO BELTRANI; rilevato: - che l'imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto la sua richiesta di concordato ex art. 599 -bis c.p.p., lamentando del tutto genericamente omessa motivazione quanto al mancato proscioglimento (motivo al quale aveva peraltro rinunciato in appello); - che il ricorso è conseguentemente inammissibile; - che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità (cfr. art. 610, comma 5-bis, c.p.p.); - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - *zali apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di Cel I .4,11.1 í inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della wo. `-';2• C¦.,1 Z ‹it z • rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleLy0 z N Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; wco 0 09 P.Q.M