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Ordinanza — n. 21072/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal due to voluntary withdrawal and orders fine for frivolous filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21072/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the defendant voluntarily withdrew the request before the hearing. The defendant argued for the appeal's merits, but the court noted the subsequent withdrawal constituted a deliberate cause for inadmissibility. Consequently, the appeal was dismissed without formalities, and the defendant was fined €3,000 for the frivolous filing.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A voluntary withdrawal of an appeal renders it inadmissible, and the appellant may be fined if the withdrawal is deemed a deliberate cause of inadmissibility.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal inadmissibility declaration frivolous filing sanction procedural withdrawal court fine pecuniary condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.); - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

a BOLOTANA il 02/08/1949 avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE di APPELLO di ROMA Udita la relazione svolta dal presidente SERGIO BELTRANI; rilevato: - che, dopo avere proposto ricorso contro la sentenza indicata in epigrafe, l'imputato ha fatto pervenire rituale rinunzia al ricorso; - che il ricorso è conseguentemente inammissibile; - che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità (cfr. art. 610, comma 5-bis, c.p.p.); - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versament P.Q.M