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Ordinanza — n. 21071/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of reasoning and waiver of acquittal claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21071/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the appellant's complaint regarding omitted reasoning was entirely generic. The appellant had previously waived the request for acquittal in the second instance, rendering the current argument legally insufficient. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a monetary fine for the evident fault in proposing an inadmissible cause.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: An appeal based on a generic lack of reasoning is inadmissible, particularly when the appellant has already waived the substantive ground for acquittal, warranting a declaration without formalities and the imposition of costs and a fine.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic lack of reasoning waiver of acquittal declaration without formalities procedural fault sanction

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.); - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.
Art. 616, c.p.p.
art. 599-bis c.p
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186

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Testo completo

ilevato: - che l'imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto la sua richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., lamentando del tutto genericamente omessa motivazione quanto al mancato proscioglimento (motivo al quale aveva peraltro rinunciato in appello); - che il ricorso è conseguentemente inammissibile; - che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità (cfr. art. 610, comma 5-bis, c.p.p.); - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M