Ordinanza — n. 21069/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAENZO nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) il 26/05/1973 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLI Udita la relazione svolta dal Presidente SERGIO BELTRANI; rilevato: - che l'imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto la sua richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., lamentando del tutto genericamente vizi inerenti alla motivazione del trattamento sanzionatorio; - che il ricorso è conseguentemente inammissibile; - che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità (cfr. art. 610, comma 5-bis, c.p.p.); - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricoriso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleAmmende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 21069/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis c.p.p., lamentando del tutto genericamente vizi inerenti alla motivazione del trattamento sanzionatorio; - che il ricorso è conseguentemente inammissibile; - che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità (cfr. art. 610, comma 5-bis, c.p.p.); - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricoriso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleAmmende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ENZO nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) il 26/05/1973 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLI Udita la relazione svolta dal Presidente SERGIO BELTRANI; rilevato: - che l'imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto la sua richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., lamentando del tutto genericamente vizi inerenti alla motivazione del trattamento sanzionatorio; - che il ricorso è conseguentemente inammissibile; - che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità (cfr. art. 610, comma 5-bis, c.p.p.); - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricoriso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleAmmende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M