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Ordinanza — n. 21069/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21069/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21069/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ENZO nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) il 26/05/1973 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLI Udita la relazione svolta dal Presidente SERGIO BELTRANI; rilevato: - che l'imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto la sua richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., lamentando del tutto genericamente vizi inerenti alla motivazione del trattamento sanzionatorio; - che il ricorso è conseguentemente inammissibile; - che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità (cfr. art. 610, comma 5-bis, c.p.p.); - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricoriso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleAmmende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M

Regesto Legislator

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art. 599-bis c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 21069/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis c.p.p., lamentando del tutto genericamente vizi inerenti alla motivazione del trattamento sanzionatorio; - che il ricorso è conseguentemente inammissibile; - che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità (cfr. art. 610, comma 5-bis, c.p.p.); - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricoriso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleAmmende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M

Parole chiave

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remissione della pena adeguamento della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva pena convenzionale alleggerimento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis c.p
art. 616 c.p
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Testo completo

ENZO nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) il 26/05/1973 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLI Udita la relazione svolta dal Presidente SERGIO BELTRANI; rilevato: - che l'imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto la sua richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., lamentando del tutto genericamente vizi inerenti alla motivazione del trattamento sanzionatorio; - che il ricorso è conseguentemente inammissibile; - che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità (cfr. art. 610, comma 5-bis, c.p.p.); - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricoriso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleAmmende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M