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Sentenza — n. 21068/2026 — snpen Generato dall'IA

Aggravated fraud online: minorated defense requires concrete use of the internet, not just distance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21068/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially annulled the appellate judgment regarding aggravated fraud committed online. The defense argued that the 'minorated defense' aggravating circumstance should apply due to the remote nature of the transaction, while the prosecution contended that physical distance alone was insufficient. The Court ruled that the aggravating circumstance only applies if the defendant concretely and consciously exploited the specific advantages of the internet, finding the lower court's reasoning inadequate as it relied merely on physical separation rather than the actual use of digital tools.

Regesto Legislator

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Art. 640, comma 2, n. 2-bis, cod. pen.; The aggravating circumstance of minorated defense in online fraud requires the defendant to have concretely and consciously exploited specific advantages derived from the use of the internet, not merely the physical distance between parties.

Parole chiave

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online fraud minorated defense internet advantages aggravating circumstance remote transaction concrete exploitation telecommunications difesa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 640, comma 2, n. 2-bis, cod. pen.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna degli imputati alle pene ritenute di giustizia in ordine al delitto di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n.
Art. 587 cod. proc. pen.
Il motivo accolto è stato proposto dal solo ILLIANO, ma l'annullamento che ne consegue si comunica anche al coimputato per l'effetto estensivo, ex art. 587 cod. proc. pen., perché non fondato su motivi esclusivamente personali.
Art. 616 cod. proc. pen.
e il regime previsto dall'art. 616 cod. proc. pen. su piani differenti, senza alcuna possibile interazione.
art. 587 cod. proc. pen
Il motivo accolto è stato proposto dal solo ILLIANO, ma l'annullamento che ne consegue si comunica anche al coimputato per l'effetto estensivo, ex art. 587 cod. proc. pen., perché non fondato su motivi esclusivamente personali.
art. 616 cod. proc. pen
e il regime previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, Masi
Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat
287452 - 01; Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv.
Sez. 2, n. 13138 del 24/02/2026
Questa Corte (Sez. 2, n. 13138 del 24/02/2026, 0., Rv.
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Testo completo

QUILA. Rilevato che si procede con il rito dell'udienza camerale non partecipata, in difetto di richieste di trattazione orale; udita la relazione svolta dal Presidente SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso dell'ILLIANO e dichiararsi inammissibile il ricorso del CESARIO, e dell'avv. MASSIMO AMBROSI (difensore della parte civile GIULIA CIPRIETTI), che ha chiesto non accogliersi i ricorsi degli imputati, con vittoria di spese, da liquidarsi come da separata nota contestualmente depositataRITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna degli imputati alle pene ritenute di giustizia in ordine al delitto di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n. 2-bis, cod. pen. ascritto loro.

2. Avverso la predetta decisione hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati, denunciando, per l'ILLIANO, violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla sussistenza dell'aggravante della c.d. "minorata difesa" (poiché le condotte non sarebbero state commesse avvalendosi dello schermo protettivo della "Rete"), e per il CESARIO, violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità ed al complessivo trattamento sanzionatorio (incluso il diniego delle circostanze attenuanti generiche)

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso dell'ILLIANO è fondato.

1. Secondo la contestazione, i ricorrenti avrebbero posto in vendita un bene attraverso un annuncio pubblicato su un sito Internet, ricevendo dall'acquirente il prezzo richiesto senza consegnare alcunché. 1.1. Questa Corte (Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, dep. 2025, Masi, Rv. 287452 - 01; Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800 - 01) è ormai ferma nel ritenere, in tema di truffa "on line", che è configurabile l'aggravante della minorata difesa, con riferimento all'approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l'autore abbia tratto, consapevolmente ed in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della "Rete". 1.2.

Nel caso in esame, nel quale la Corte di appello si è limitata a valorizzare la "distanza fisica" tra gli imputati e la p.o. (cfr. f. 6 della sentenza impugnata), soltanto l'iniziale "contatto" tra gli imputati e la persona interessata all'acquisto è avvenuto on fine: ma ciò non è sufficiente ad integrare la predetta circostanza aggravante, risultando che le successive trattative erano state condotte telefonicamente, e proprio in occasione di un colloquio telefonico con utenza in chiaro erano state indicate alla vittima le coordinate per eseguire il chiesto (ed ottenuto) bonifico (f. 6 della sentenza impugnata).

La circostanza aggravante in questione dovrebbe, al contrario, essere esclusa ove risulti che le modalità telematiche della vendita non abbiano avvantaggiato l'imputato. 2Il giudice di rinvio dovrà quindi provvedere ai relativi accertamenti. 1.3. Nessun problema si pone quanto al regime di procedibilità, risultando sporta formale e rituale querela.

2. Il motivo accolto è stato proposto dal solo ILLIANO, ma l'annullamento che ne consegue si comunica anche al coimputato per l'effetto estensivo, ex art. 587 cod. proc. pen., perché non fondato su motivi esclusivamente personali.

3. Questa Corte (Sez. 2, n. 13138 del 24/02/2026, 0., Rv. 289764 - 01) ha già chiarito che il ricorrente, la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile ma che si sia giovato dell'estensione degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del ricorso proposto dal coimputato, dev'essere condannato al pagamento delle spese processuali, operando l'effetto estensivo di cui all'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. e il regime previsto dall'art. 616 cod. proc. pen. su piani differenti, senza alcuna possibile interazione. 3.1. Peraltro, il pronunciato annullamento in accoglimento del motivo di ricorso dell'IILLIANO assorbe le doglianze del CESAREO inerenti al trattamento sanzionatorio. Per tale ragione detto il CESAREO (il cui ulteriore motivo inerente all'affermazione di responsabilità è all'evidenza privo della benché minima specificità, non menzionando alcun elemento né confrontandosi con le argomentazioni della Corte di appello), allo stato non in toto soccombente, non va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

annulla la P.Q.M