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Ordinanza — n. 20935/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against appellate settlement sentence declared inadmissible due to waived penalty grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20935/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it challenged a settlement sentence issued under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court held that such claims are inadmissible when they concern waived penalty determinations or conditions for acquittal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against appellate settlement sentences are inadmissible if they concern waived penalty determinations or conditions for acquittal, as these fall outside the scope of permissible challenges regarding the formation of consent or public prosecution agreement.

Parole chiave

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appellate settlement sentence inadmissible appeal waived penalty grounds generic mitigating circumstances Cassation procedure commisurazione della pena per rapina aggravamento della pena attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
276102 - 01).Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Corte di Appello di Cataniaudita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;RITENUTO IN FATTOLa Corte di appello di Catania, con sentenza di concordato ex art. 599 bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc.pen
Corte di Appello di Cataniaudita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;RITENUTO IN FATTOLa Corte di appello di Catania, con sentenza di concordato ex art. 599 bis cod. proc.pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc.pen
276102 - 01).Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
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Testo completo

Corte di Appello di Cataniaudita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;RITENUTO IN FATTOLa Corte di appello di Catania, con sentenza di concordato ex art. 599 bis cod. proc.pen. in data 10/03/2026, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.I.P. delTribunale di Catania, in data 30/01/2025 nei confronti di Tosto Gabriele, rideterminava inanni 5 di reclusione ed € 2000 di multa la pena allo stesso inflitta in ordine ai delitti di rapinaaggravata, porto abusivo di arma e lesioni personali.Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione l’imputato deducendodifetto di motivazione in ordine alla omessa concessione delle attenuanti generiche.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi diimpugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso sentenzadi concordato in appello.Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sullanegazione delle generiche sono inammissibili; difatti secondo l’interpretazione di questaCorte di legittimità in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazioneavverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi allaformazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblicoministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sonoinammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione dellecondizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, inquanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez.2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01).Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati iprofili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO PARDO MARCO MARIA ALMA