Italian Court dismisses appeal against plea bargain due to inadmissible complaint regarding unaddressed recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the complaint concerned a ground not permitted for review. The appellant challenged the appellate court's application of a plea bargain where recidivism was not explicitly addressed in the agreement. The court ruled that complaints about omitted statutory factors like recidivism are inadmissible when they were not part of the negotiated settlement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against plea bargains are limited to the formation of consent and sentencing content, excluding complaints about omitted statutory conditions such as recidivism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
volta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTO1.Con sentenza del 10 marzo 2026, la Corte di appello di Genova, parzialmenteriformando la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova,emessa il 19 settembre 2025, ha applicato al ricorrente, su concorde richiesta delle parti, exart. 599-bis cod. proc. pen., la pena richiesta in relazione al reato di danneggiamento, cosìdiversamente definita l’originaria imputazione di furto tentato.2.Ricorre per cassazione l’imputato e deduce vizio della motivazione per non avere laCorte disapplicato la recidiva, contestata come reiterata, specifica ed infaquinquennale.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito.Deve ricordarsi il pacifico insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di"patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, è ammissibileil ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. chededuca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, alconsenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia delgiudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancatavalutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizisanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella previstadalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica, si limita a dolersidellamancata disapplicazione della recidiva che non aveva formato oggetto dell’accordo dalui stesso ottenuto in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed allestatuizioni collegate.2.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende,commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione dellacausa di inammissibilità.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE SGADARI PIERO MESSINI D'AGOSTINI