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Ordinanza — n. 20924/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of special defense counsel signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20924/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the extraordinary appeal inadmissible because it was filed by the convicted person without the mandatory signature of a special defense counsel. The court ruled that under recent legislative amendments, such appeals must be signed by a lawyer registered in the special register to avoid rejection. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 571, 613 c.p.p.: The extraordinary appeal for factual error is inadmissible if filed personally by the convicted person without the signature of a special defense counsel registered in the special register.

Parole chiave

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extraordinary appeal factual error special defense counsel procedural inadmissibility Cassa delle Ammende legitimacy of appeal procedural penalties motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
In primo luogo, infatti, il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod.
Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 625-bis cod. proc. pen
In primo luogo, infatti, il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguitodella modifica apportata agli artt.
art. 45 cod. proc. pen
In secondo luogo, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, è inammissibile ilricorso straordinario per errore di fatto proposto dall'imputato avverso l'ordinanza con cui laCorte di cassazione abbia dichiarato l'inammissibilità di un'istanza di rimessione delprocesso formulata ex art. 45 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda
Sez. 2, n. 17319 del 08/01/2019, Boccalatte
nel procuratoregenerale e nel condannato (Sez. 2, n. 17319 del 08/01/2019, Boccalatte, Rv.
Sez. 6, n. 9015 del 18/02/2010, Derlinati
276964-01;Sez. 6, n. 9015 del 18/02/2010, Derlinati, Rv.
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Testo completo

CASSAZIONE,udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTO1. Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente impugna l’ordinanza emessa dalla Corte dicassazione, Settima Sezione Penale, in data 24 ottobre 2025, con la quale è stata dichiaratainammissibile la richiesta di rimessione del processo avanzata dal medesimo ricorrente.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato.1. In primo luogo, infatti, il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguitodella modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procuraspeciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. (Sez. 5, n. 18315 del25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039-01).2.

In secondo luogo, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, è inammissibile ilricorso straordinario per errore di fatto proposto dall'imputato avverso l'ordinanza con cui laCorte di cassazione abbia dichiarato l'inammissibilità di un'istanza di rimessione delprocesso formulata ex art. 45 cod. proc. pen., atteso che i soggetti legittimati a proporrel'impugnazione straordinaria sono individuati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. nel procuratoregenerale e nel condannato (Sez. 2, n. 17319 del 08/01/2019, Boccalatte, Rv. 276964-01;Sez. 6, n. 9015 del 18/02/2010, Derlinati, Rv. 246030-01).3.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delleAmmende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nelladeterminazione della causa di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE SGADARI PIERO MESSINI D'AGOSTINI