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Sentenza — n. 20922/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20922/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20922/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratricegenerale LIDIA GIORGIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché ilreato è estinto per remissione della querela, con revoca delle statuizioni civili.RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenzadel Tribunale di Avellino, emessa il 26 febbraio 2024, che aveva condannato il ricorrente allapena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione alreato di appropriazione indebita.2.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 20922/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenzadel Tribunale di Avellino, emessa il 26 febbraio 2024, che aveva condannato il ricorrente allapena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione alreato di appropriazione indebita.2.

Parole chiave

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riscossione di pene pecuniarie restituzione dei sussidi statali recupero di crediti revisione della sentenza penale ricorso per cassazione pagamento degli arretrati
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Testo completo

CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratricegenerale LIDIA GIORGIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché ilreato è estinto per remissione della querela, con revoca delle statuizioni civili.RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenzadel Tribunale di Avellino, emessa il 26 febbraio 2024, che aveva condannato il ricorrente allapena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione alreato di appropriazione indebita.2.

Ricorre per cassazione Gennaro Biagio Pellecchia, chiedendo, in primo luogo,l’emissione di sentenza di annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per remissionedella querela.In subordine, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancatadeclaratoria di prescrizione ed in ordine al giudizio di responsabilità.CONSIDERATO IN DIRITTOE’ preliminare ed assorbente rilevare che è pervenuta la remissione della querela daparte della persona offesa del reato, corredata dall’accettazione dell’imputato.Il delitto per cui si procede è perseguibile a querela, sicché la remissione ne determinal’estinzione cui consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, la revocadelle statuizioni civili e la condanna del querelato al pagamento delle spese delprocedimento, nulla disponendosi in senso contrario nell’atto di remissione.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione diquerela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Revoca le statuizionicivili.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE SGADARI PIERO MESSINI D'AGOSTINI