Cassation court dismisses prosecutor's appeal for lack of standing regarding evidentiary review in home detention case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica appealed a lower court order annulling home detention, arguing the trial court failed to review video evidence. The court declared the appeal inadmissible because the prosecutor lacked standing to challenge the evidentiary assessment without addressing the specific requirements for maintaining preventive measures. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the procedural threshold for public prosecution intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 611 cod. proc. pen.: A public prosecutor appealing an order excluding the presumption of guilt must explicitly demonstrate the necessity and concreteness of preventive measures, otherwise the appeal is inadmissible for lack of standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
osto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA nel procedimento a carico di: ROMEO ALBERTO, nato a MELITO DI PORTO SALVO il 26/07/1965 avverso l'ordinanza del 18/02/2026 del Tribunale di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, con cui si è chiesto dichiarare il ricorso inammissibile.RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 marzo 2026, il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento dell'istanza proposta, ex art. 309 del codice di rito, nell'interesse di Alberto Romeo, ha annullato il provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari, reso dal g.i.p. in data 7 gennaio 2026, in relazione al concorso in reato di porto d'arma comune da sparo, di cui : al capo 10 della provvisoria imputazione.
2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con un unico motivo, variamente articolato, si duole di violazione di legge per carenza assoluta di motivazione, in relazione all'omesso esame, da parte del Tribunale del Riesame, del materiale video prodotto agli atti. Limitandosi all'osservazione dei soli fermo-immagine, non si sarebbe considerato che soltanto le immagini in movimento avrebbero consentito di apprezzare la completa dinamica del passaggio della pistola tra i vari coindagati e il Romeo.
Si eccepisce, inoltre, il travisamento della contestazione formulata dal p.m.: contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, nell'ordinanza genetica non si era affermato che il Berlingeri era ripreso mentre prendeva la pistola, bensì che, dai filmati, era evincibile la condotta di Luca Massimo Romeo, che parcheggiava il veicolo, con a bordo la pistola di cui al capo 10 di imputazione provvisoria, per consentire al Berlingeri di prelevare la predetta arma. Risulterebbero, poi, illogicamente valorizzate le dichiarazioni della persona offesa Costantino (proprietario dell'auto oggetto di furto): il Tribunale non avrebbe considerato la posizione processuale della vittima, indagata per favoreggiamento in relazione allo stesso episodio di cui al capo 8) dell'imputazione.
Si duole, inoltre della mancata valorizzazione dell'ulteriore condotta estorsiva, di cui al capo 5), di poco precedente l'episodio estorsivo di cui al capo 8), per la quale il Tribunale ha ravvisato la gravità indiziaria nei riguardi di tutti i coindagati. Infine, si lamenta l'omessa valorizzazione di quanto contraddittoriamente affermato dal Romeo in occasione dell'interrogatorio di garanzia.
3. È pervenuta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Vincenzo Senatore, con cui si è chiesto dichiarare il ricorso inammissibile; della memoria nell'interesse di Alberto Romeo, pervenuta in data 11 maggio 2026 e dunque oltre il termine previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., non può tenersi conto. 1CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito evidenziate.
2. Le doglianze oggetto dell'unico motivo sono formulate da soggetto privo di interesse. Il ricorso è incentrato, infatti, sulla sola critica della valutazione in merito alla gravità indiziaria e omette qualsivoglia riferimento alle esigenze cautelari e alle ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle medesime. Come già puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, «il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Pmt c.
Marcus Steven, Rv. 282355 - 01). Né può ritenersi che le esigenze cautelari siano implicitamente sussistenti, atteso che, nel caso in esame, la misura richiesta non aveva riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (v. anche Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023, Pmt c. Manna, Rv. 285400 - 01). Sicché, anche nell'ipotesi di accoglimento del ricorso in ordine all'unico profilo dedotto - la gravità indiziaria - non potrebbe comunque addivenirsi al ripristino della misura, quale unico oggetto dell'interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero» (Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, dep. 2019, Pmt c.
De Gasperis, Rv. 276375 - 01). Si osserva, infine, e per inciso, che, nel lamentare il dedotto travisamento, per non avere il Tribunale visionato i filmati prodotti, si fa reiterato riferimento (v. p. 14 del ricorso), alle condotte del coindagato Luca Massimo Romeo, senza chiarire in che modo rilevino quelle tenute da Alberto Romeo.
3. Per le ragioni fin qui esposte, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibi P.Q.M