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Ordinanza — n. 20703/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and waiver of acquittal claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20703/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a lower court's acceptance of a settlement agreement, citing generic lack of reasoning regarding acquittal and sentencing, while having previously waived the acquittal argument in the appeal. The court rejected these grounds as insufficient and ordered the appellant to pay court costs and a fine for the frivolous nature of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal based on generic grounds or a matter previously waived by the appellant is inadmissible, and the appellant may be condemned to pay court costs and a fine for the fault in proposing the inadmissible appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds waiver of acquittal court costs criminal procedure code frivolous appeal settlement agreement allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.); - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.
Art. 616 c.p.p.
art. 599-bis c.p
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

90YH) nato in Tunisia il 26/09/1991 avverso la sentenza del 10/03/2026 della CORTE di APPELLO di GENOVA Udita la relazione svolta dal presidente SERGIO BELTRANI; rilevato: - che l'imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto la sua richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., lamentando del tutto genericamente omessa motivazione quanto al mancato proscioglimento (motivo al quale aveva peraltro rinunciato in appello) ed alla quantificazione della pena (peraltro non illegale e comunque corrispondente a quella indicata dall'imputato in sede di concordato); - che il ricorso è conseguentemente inammissibile; - che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità (cfr. art. 610, comma 5-bis, c.p.p.); - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - 2 apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la 'causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della 0 rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle 326, o Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; i-

P.Q.M.

ri) cm -- 00 01.1, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese w w chcn '4 processuali ed al versamento della somma di tremila P.Q.M