Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20702/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of prior argument and procedural error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20702/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible without formalities, ruling that the argument regarding the lack of recidivism exclusion had already been waived in the second instance. The appellant contended a lack of reasoning in the lower court's decision, but the court noted this was a macroscopically inadmissible reason previously abandoned. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a monetary fine for the procedural fault.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: An appeal is inadmissible if it renews an argument previously waived by the party, and the party may be condemned to pay costs and a fine for the procedural fault.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal waiver of argument procedural fault recidivism exclusion court costs monetary fine second instance waiver motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.); - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.
Art. 616, c.p.p.
art. 599-bis c.p
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

e SERGIO BELTRANI; rilevato: - che l'imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto la sua richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., lamentando carenza di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva; - che il ricorso è macroscopicamente inammissibile perché ripropone un motivo al quale, come puntualmente indicato nella motivazione della sentenza impugnata, l'imputato aveva rinunciato in appello; - che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità (cfr. art. 610, comma 5-bis, c.p.p.); - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al ve P.Q.M