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Sentenza — n. 20699/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20699/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20699/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ampia e convincente motivazione, il Tribunale ha evidenziato le ragioni per la quali andava ritenuta la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio (in considerazione del quale il sollecitato interrogatorio preventivo non andava espletato), valorizzando la necessità di salvaguardare la proficuità degli ulteriori accertamenti necessari in fase di indagine, puntualmente indicati in motivazione, che si poneva analogamente per ciascuno dei coindagati, in considerazione del comune contesto delittuoso nell'ambito del quale le vicende oggetto di indagine andavano inquadrate e ciascuno di essi aveva operato. 1.1.

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20699/2026 — snpen · Corte di Cassazione: D'altro canto, questa Corte (Sez. 2, n. 14316 del 18/02/2022, Ahmeti, Rv. 282978 - 02) ha già avuto modo di chiarire che, in tema di misure cautelari personali, la motivazione del provvedimento in punto di esigenze di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., qualora queste siano tratte esclusivamente dalla particolare modalità di commissione del reato, caratterizzata dal coinvolgimento in pari grado di tutti i coindagati, può accomunare, in una visione cumulativa, le singole posizioni degli stessi, non essendo necessario ripetere per ciascuno, in modo formalistico, le ragioni fondanti il pericolo di reiterazione della condotta criminosa.

Parole chiave

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carcerazione preventiva eccessiva indennizzo per carcerazione preventiva diritti del detenuto mantenimento della carcerazione di sicurezza carcerazione cautelativa carcerazione giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura coercitiva della custodia in carcere applicata dal GIP dello stesso Tribunale ad AMATO DAMIANO per due ricettazioni, un furto ed altro.
art. 616 cod. proc. pen
Il rigetto del ricorso comporta che il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

ri Dato atto che il ricorso è trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, secondo quanto disposto dagli articoli 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. c.p.p., in difetto di rituale richiesta di trattazione orale; udita la relazione svolta dal Presidente SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PAOLO ANDREA MARIA FIORE, che ha chiesto non accogliersi il ricorsoRITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura coercitiva della custodia in carcere applicata dal GIP dello stesso Tribunale ad AMATO DAMIANO per due ricettazioni, un furto ed altro.

2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando violazione di leggi e vizi di motivazione per omesso interrogatorio preventivo di garanzia e difetto delle esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Con ampia e convincente motivazione, il Tribunale ha evidenziato le ragioni per la quali andava ritenuta la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio (in considerazione del quale il sollecitato interrogatorio preventivo non andava espletato), valorizzando la necessità di salvaguardare la proficuità degli ulteriori accertamenti necessari in fase di indagine, puntualmente indicati in motivazione, che si poneva analogamente per ciascuno dei coindagati, in considerazione del comune contesto delittuoso nell'ambito del quale le vicende oggetto di indagine andavano inquadrate e ciascuno di essi aveva operato. 1.1.

D'altro canto, questa Corte (Sez. 2, n. 14316 del 18/02/2022, Ahmeti, Rv. 282978 - 02) ha già avuto modo di chiarire che, in tema di misure cautelari personali, la motivazione del provvedimento in punto di esigenze di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., qualora queste siano tratte esclusivamente dalla particolare modalità di commissione del reato, caratterizzata dal coinvolgimento in pari grado di tutti i coindagati, può accomunare, in una visione cumulativa, le singole posizioni degli stessi, non essendo necessario ripetere per ciascuno, in modo formalistico, le ragioni fondanti il pericolo di reiterazione della condotta criminosa.

Ad analoghe conclusioni, mutatis mutandis, può ben giungersi - per trasparente identità di rado - in relazione all'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., ove essa sia desunta da elementi comuni alla pluralità dei coindagati. 1.2. E' stata, inoltre, ben ritenuta la sussistenza del pericolo attuale e concreto di recidiva, valorizzando la reiterazione delle condotte delittuose ascritte all'AMATO (peraltro già gravato da precedenti), poste in essere fino al febbraio del 2025.

22. Il rigetto del ricorso comporta che il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali. P P.Q.M