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Ordinanza — n. 20666/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against appellate settlement sentence dismissed as inadmissible due to penalty determination issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20666/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the penalty imposed within a settlement judgment. The appellant argued the sentencing lacked motivation, but the court held that penalty disputes in settlement cases are excluded from cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against appellate settlement sentences regarding penalty determination are inadmissible as they fall outside the scope of reviewable grounds, which are limited to the formation of consent and procedural defects affecting the agreement itself.

Parole chiave

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appellate settlement penalty determination inadmissible appeal cassation review criminal procedure code court costs procedural exclusion sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen..Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione l’imputato deducendodifetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.
276102 - 01).Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.
art. 599 bis cod. proc.pen
lla Corte di Appello di Cataniaudita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;RITENUTO IN FATTOLa Corte di appello di Catania, con sentenza di concordato ex art. 599 bis cod. proc.pen.
art. 628 cod. pen
in data 26/02/2026, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale diCatania in data 19/02/2025 nei confronti di Di Mauro Vincenzo, confermava la condanna inrelazione al reato di cui all' art. 628 cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc.pen
276102 - 01).Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01
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Testo completo

lla Corte di Appello di Cataniaudita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;RITENUTO IN FATTOLa Corte di appello di Catania, con sentenza di concordato ex art. 599 bis cod. proc.pen. in data 26/02/2026, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale diCatania in data 19/02/2025 nei confronti di Di Mauro Vincenzo, confermava la condanna inrelazione al reato di cui all' art. 628 cod. pen..Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione l’imputato deducendodifetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi diimpugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso sentenzadi concordato in appello.Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sullapena sono inammissibili; difatti secondo l’interpretazione di questa Corte di legittimità intema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenzaemessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione dellavolontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sullarichiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili ledoglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazionedella pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto nonrientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01).Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati iprofili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO PARDO MARCO MARIA ALMA