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Ordinanza — n. 20665/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20665/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20665/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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della Corte di Aappello di Torinoudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;RITENUTO IN FATTOLa Corte di appello di Torino, con sentenza in data 25/03/2026, confermava lacondanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Torino, indata 22/07/2025, nei confronti di Aziz Samir in relazione a varie ipotesi di rapina tentata econsumata, ricettazione e furto aggravato.Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione l’imputato personalmentededucendo anche questione di illegittimità costituzionale del nuovo testo dell’art. 613 cod.proc. pen..CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi diimpugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione delricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novelladel 2017 e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazionedell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..Quanto alla questione di costituzionalità va ricordato che, con principio pienamentecondivisibile, è stato affermato come è manifestamente infondata la questione di illegittimitàcostituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 11, comma 7, Cost. e 13 CEDU, nella partein cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente,in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica perl'esercizio delle impugnazioni in cassazione in relazione alla specificità del giudizio dilegittimità, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. 6, n.42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334 - 01).Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati iprofili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

Regesto Legislator

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art. 613 cod.proc. pen, art. 616 cod. proc.pen; Ordinanza — n. 20665/2026 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Torino, indata 22/07/2025, nei confronti di Aziz Samir in relazione a varie ipotesi di rapina tentata econsumata, ricettazione e furto aggravato.Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione l’imputato personalmentededucendo anche questione di illegittimità costituzionale del nuovo testo dell’art. 613 cod.proc. pen..CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi diimpugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione delricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novelladel 2017 e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazionedell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..Quanto alla questione di costituzionalità va ricordato che, con principio pienamentecondivisibile, è stato affermato come è manifestamente infondata la questione di illegittimitàcostituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 11, comma 7, Cost. e 13 CEDU, nella partein cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente,in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica perl'esercizio delle impugnazioni in cassazione in relazione alla specificità del giudizio dilegittimità, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. 6, n.42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334 - 01).Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati iprofili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

Parole chiave

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diritti della difesa ricorso costituzionale all'estero inosservanza delle norme sulla competenza partecipazione alla procedura diritto di non autoincriminarsi procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod.proc. pen
art. 616 cod. proc.pen
271334 - 01).Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.
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Testo completo

della Corte di Aappello di Torinoudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;RITENUTO IN FATTOLa Corte di appello di Torino, con sentenza in data 25/03/2026, confermava lacondanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Torino, indata 22/07/2025, nei confronti di Aziz Samir in relazione a varie ipotesi di rapina tentata econsumata, ricettazione e furto aggravato.Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione l’imputato personalmentededucendo anche questione di illegittimità costituzionale del nuovo testo dell’art. 613 cod.proc. pen..CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi diimpugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione delricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novelladel 2017 e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazionedell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..Quanto alla questione di costituzionalità va ricordato che, con principio pienamentecondivisibile, è stato affermato come è manifestamente infondata la questione di illegittimitàcostituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 11, comma 7, Cost. e 13 CEDU, nella partein cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente,in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica perl'esercizio delle impugnazioni in cassazione in relazione alla specificità del giudizio dilegittimità, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. 6, n.42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334 - 01).Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati iprofili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO PARDO MARCO MARIA ALMA