Criminal appeal dismissed for lack of standing due to personal filing after 2017 procedural reform.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the defendant filed it personally after the 2017 procedural reform took effect. The lower court had convicted the defendant of the crime specified in Article 640 of the Penal Code, but the new law requires appeals to be lodged through a lawyer. Consequently, the court ruled that the defendant lacked the necessary standing to file the appeal directly.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused after the 2017 reform are inadmissible due to lack of standing.
Parole chiave
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Corte di Appello di Veneziaudita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;RITENUTO IN FATTOLa Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 19/09/2025, confermava lacondanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Verona, in data26/09/2024, nei confronti di Bellin Alessio in relazione al reato di cui all' art. 640 cod. pen..Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione l’imputato personalmente.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi diimpugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione delricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novelladel 2017 e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazionedell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati iprofili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO PARDO MARCO MARIA ALMA