Criminal appeal dismissed as inadmissible due to personal filing by defendant after 2017 procedural reform. The court ruled the defendant lacked standing to file the appeal personally.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the defendant filed it personally after the 2017 procedural reform took effect. The lower court had convicted the defendant of the crime of insult under Article 648 of the Penal Code. The court ruled that personal filing by the accused is prohibited post-reform, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the defendant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal filed personally by the defendant against a judgment rendered under the 2017 procedural reform is inadmissible due to lack of standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Appello di Napoliudita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;RITENUTO IN FATTOLa Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 11/09/2025, confermava lacondanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data11/03/2022, nei confronti di Nidhale Bechick in relazione al reato di cui all' art. 648 cod.pen..Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione l’imputato personalmente.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi diimpugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione delricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novelladel 2017 e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazionedell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati iprofili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO PARDO MARCO MARIA ALMA