Cassation appeal dismissed for lack of standing due to personal filing after 2017 procedural reform.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally filed the petition after the 2017 procedural reform took effect. The lower court had convicted Bollino Carlo of theft under Article 635 of the Penal Code, but the appellant lacked standing to file personally under the new rules. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of €3,000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the defendant after the 2017 reform are inadmissible due to lack of standing.
Parole chiave
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25 della Corte di Appello di Napoliudita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;RITENUTO IN FATTOLa Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 29/10/2025, confermava lacondanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata, indata 02/05/2023, nei confronti di Bollino Carlo in relazione al reato di cui all' art. 635 cod.pen..Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione l’imputato personalmente.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi diimpugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione delricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novelladel 2017 e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazionedell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati iprofili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO PARDO MARCO MARIA ALMA