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Sentenza — n. 20657/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20657/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20657/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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IELE nato a CAGLIARI il 05/04/1995avverso la sentenza del 07/04/2025 del TRIBUNALE di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FABIOPICUTI che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento conrinvio del provvedimento impugnato;lette le conclusioni della difesa dell’imputato che ha chiesto il rigetto del ricorsodel Procuratore generale.RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Cagliari, con sentenza in data 7 aprile 2025, riteneva PisanoDaniele colpevole del delitto di ricettazione di una macchina fotografica (fattocommesso dall’8 al 10 ottobre 2014) e, concessa al predetto l’attenuante di cuial comma quarto dell’art. 648 cod. pen., lo condannava alla pena di mesi sei direclusione ed euro 600,00 di multa, con il beneficio della sospensionecondizionale.2.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Sentenza — n. 20657/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale di Cagliari, con sentenza in data 7 aprile 2025, riteneva PisanoDaniele colpevole del delitto di ricettazione di una macchina fotografica (fattocommesso dall’8 al 10 ottobre 2014) e, concessa al predetto l’attenuante di cuial comma quarto dell’art. 648 cod. pen., lo condannava alla pena di mesi sei direclusione ed euro 600,00 di multa, con il beneficio della sospensionecondizionale.2.

Parole chiave

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pene condizionali risarcimento per atto illecito sospensione di pena riscossione di pene pecuniarie prescrizione della pena restituzione del termine

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza in data 7 aprile 2025, riteneva PisanoDaniele colpevole del delitto di ricettazione di una macchina fotografica (fattocommesso dall’8 al 10 ottobre 2014) e, concessa al predetto l’attenuante di cuial comma quarto dell’art. 648 cod.
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Testo completo

IELE nato a CAGLIARI il 05/04/1995avverso la sentenza del 07/04/2025 del TRIBUNALE di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FABIOPICUTI che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento conrinvio del provvedimento impugnato;lette le conclusioni della difesa dell’imputato che ha chiesto il rigetto del ricorsodel Procuratore generale.RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Cagliari, con sentenza in data 7 aprile 2025, riteneva PisanoDaniele colpevole del delitto di ricettazione di una macchina fotografica (fattocommesso dall’8 al 10 ottobre 2014) e, concessa al predetto l’attenuante di cuial comma quarto dell’art. 648 cod. pen., lo condannava alla pena di mesi sei direclusione ed euro 600,00 di multa, con il beneficio della sospensionecondizionale.2.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratoregenerale presso la Corte di appello di Cagliari lamentando con distinti motivi:- assenza della motivazione in relazione al beneficio della sospensionecondizionale;- violazione di legge quanto alla concessione del predetto beneficio nonsubordinato al risarcimento del danno sebbene l’imputato avesse riportato unaprecedente condanna.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso, in quanto non manifestamente infondato, ha determinato laprosecuzione del rapporto processuale con conseguente declaratoria di estinzioneper prescrizione del reato commesso ad ottobre 2014; ed invero, alla data odierna,risulta decorso il termine di anni dieci di prescrizione previsto ex artt. 157, 161 e648 cod. pen. pur sommato il periodo di sospensione per complessivi 360 giorni(che sposta il termine finale di prescrizione alla data del 05/10/2025) a seguito divari rinvii disposti nel giudizio di primo grado.Al proposito è stato già affermato che l'obbligo di rilievo, in capo alla Corte dicassazione, dell'intervenuta prescrizione del reato ove il ricorso non siainammissibile, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata, opera anche nel caso di ricorso proposto dal pubblico ministeroesclusivamente per motivi inerenti al trattamento sanzionatorio (Sez. 3, n. 5908del 11/01/2023, Stabilini, Rv. 284084 - 01).Né può ritenersi che il ricorso del pubblico ministero difetti di interesse postoche, al momento della sua proposizione, correttamente l’organo dell’accusa sidoleva di una violazione di legge in relazione alla omessa subordinazione dellasospensione condizionale al risarcimento del danno nei confronti di un soggettoche risultava già gravato da precedenti.2.

Alla luce delle predette considerazioni l’impugnata sentenza deve essereannullata senza rinvio perché il reato è estinto per essere maturata la prescrizione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto perprescrizione.Roma, 22 maggio 2026IL CONSIGLIERE EST.Ignazio PardoIL PRESIDENTEAndrea Pellegrino