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Sentenza — n. 20654/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20654/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20654/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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iBerlingeri Silvio, nato a Melito di Porto Salvo il 11/01/2000avverso l'ordinanza del 18/02/2026 del Tribunale di Reggio Calabriavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha conclusochiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, in relazione allaposizione di Silvio Berlingeri, ha annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Reggio Calabria in data 7 gennaio 2026, che aveva disposto nei confrontidel suddetto indagato la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai delitti dicui agli artt. 110-629 e 2, 4 e 7, l. 2 ottobre 1967, n. 895.2.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 20654/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.La memoria difensiva trasmesse il 19 maggio 2026 nell’interesse di Silvio Berlingeri(nonché di Antonio Pio Bevilacqua), non risulta tempestiva, avuto riguardo al termine di tregiorni prima dell’udienza odierna previsto dall’art. 611, comma 1, ultimo periodo, cod. proc.pen.Tale tardività di produzione esime il Collegio dall’esame del loro contenuto.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, in quanto non sorretto da un interesse attuale e concreto.2.

Parole chiave

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proroga della carcerazione preventiva assenza di persecuzione azione di convalida del sequestro confisca di valori patrimoniali assunzione di prove a titolo cautelare estratto del casellario giudiziale
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Testo completo

iBerlingeri Silvio, nato a Melito di Porto Salvo il 11/01/2000avverso l'ordinanza del 18/02/2026 del Tribunale di Reggio Calabriavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha conclusochiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, in relazione allaposizione di Silvio Berlingeri, ha annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Reggio Calabria in data 7 gennaio 2026, che aveva disposto nei confrontidel suddetto indagato la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai delitti dicui agli artt. 110-629 e 2, 4 e 7, l. 2 ottobre 1967, n. 895.2.

Ricorre per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di ReggioCalabria, deducendo un unico, articolato motivo, che qui si riassume nei termini di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen.In particolare, lamenta l’Ufficio requirente, sotto il profilo della violazione di legge (subspecie di difetto assoluto di motivazione e di travisamento del fatto), in primo luogo, lamancata visione da parte dei giudici reggini del materiale video nella sua compiutezza(circostanza resa evidente dall’accenno soltanto ai singoli fotogrammi, stigmatizzandone lamancanza di nitidezza, laddove i filmati si presentavano invece come del tutto limpidi).Sarebbe stata, inoltre, travisata l’ipotesi accusatoria, che postulava non la presenza diregistrazioni del prelevamento della pistola da parte di Berlingieri, ma solo delle modalità diparcheggio da parte di quest’ultimo e di apertura dello sportello da parte di Romeo, cheavrebbe preso direttamente l’arma, senza fisica consegna da parte dell’altro.Le dichiarazioni liberatorie della persona offesa sarebbero state incongruamentevalorizzate, trascurando la sua avvenuta sottoposizione ad indagini per favoreggiamentoproprio in relazione all’episodio per cui si procede.Parimenti trascurato risulterebbe anche il dato investigativo tutt’altro che irrilevante,secondo cui alcuni dei concorrenti nel delitto per cui si procede avrebbero perpetrato neigiorni precedenti un’altra estorsione con modalità sostanzialmente analoghe.3.

Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.La memoria difensiva trasmesse il 19 maggio 2026 nell’interesse di Silvio Berlingeri(nonché di Antonio Pio Bevilacqua), non risulta tempestiva, avuto riguardo al termine di tregiorni prima dell’udienza odierna previsto dall’art. 611, comma 1, ultimo periodo, cod. proc.pen.Tale tardività di produzione esime il Collegio dall’esame del loro contenuto.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, in quanto non sorretto da un interesse attuale e concreto.2.

Il pubblico ministero che impugni l’ordinanza che abbia annullato la misura cautelareper difetto di gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità del ricorso percarenza di interesse, le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenzecautelari, laddove la misura riguardi reati per i quali non opera la presunzione di cui all’art.275, comma 3, cod. proc. pen; invero, in materia cautelare, poiché l’interesse del PubblicoMinistero è correlato alla possibilità di adozione o ripristino della misura richiesta, egli devefornire elementi idonei a suffragarne l’attualità in relazione a tutti i presupposti per l’adozionedella misura, anche se il provvedimento impugnato non ne abbia esaminato taluno:l’accoglimento del ricorso in ordine a tale profilo soltanto non potrebbe, comunque, condurreall’emissione di un provvedimento praticamente favorevole (Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023,Manna, Rv. 285400-01;

Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355-01; Sez. 3, n.13284 del 25/02/2021, Acanfora, Rv. 281010-01; Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, dep.2019, De Gasperis, Rv. 276375-01).Nel caso di specie, ogni riflessione, foss’anche cursoria o implicita, in tema di periculalibertatis è stata completamente pretermessa dall’Ufficio impugnante.3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.La qualità di parte pubblica rivestita dal ricorrente lo esonera dalla condanna alpagamento delle spese processuali e dal versamento di somme in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO LEOPIZZI SERGIO BELTRANI