Cassation appeal dismissed as inadmissible for omitting required grounds regarding plea agreement and sentencing legality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it failed to include mandatory grounds required by Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the appellate court's sentence reduction for robbery and attempted extortion, arguing the court neglected generic mitigating circumstances. The court ruled that such arguments regarding sentencing application do not qualify for cassation review unless they demonstrate the illegality of the imposed sanction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal against a sentence under Art. 599-bis c.p.p. is admissible only for grounds concerning the party's will to access the plea agreement, the prosecutor's consent, the divergent content of the judge's ruling, or the omission of a declaration of extinction by prescription; complaints regarding the application of mitigating circumstances or the determination of the penalty are inadmissible as they do not affect the legality of the sanction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
svolta dal Consigliere Piero Messini D’Agostini.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza emessa il 16 marzo 2026 la Corte di appello di Napoli, inparziale riforma della decisione del primo Giudice, accoglieva la richiestaformulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava in tre anni,otto mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa la pena inflitta a Michele Caputoper i reati di rapina e tentata estorsione aggravate.2. Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendol’annullamento della sentenza per la “mancata valutazione dei motivi di appellocirca la richiesta delle attenuanti generiche”.3.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti.Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione dellavolontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministerosulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero – comestatuito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio,Rv. 284481 – 01) – alla omessa dichiarazione di estinzione del reato perprescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, allamancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc.pen., all’applicazione o al diniego delle circostanze e ai vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170– 01;
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 – 01; Sez. 4, n.52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 – 01; Sez. 2, n. 30990 del01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 – 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018,Bresciani, Rv. 272853 – 01).4. All’inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammendedella somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 15 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePiero Messini D’Agostini Andrea Pellegrino