Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20645/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing under Art. 599-bis without statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20645/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant's arguments regarding sentencing adequacy did not fall within the specific grounds permitted for review under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant sought annulment based on a lack of motivation concerning the alignment of the penalty with the crime's gravity and personal circumstances, but the court held that such complaints are excluded from cassation review unless they demonstrate the illegality of the imposed sanction. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassation Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals under Article 599-bis are admissible only for specific grounds regarding the formation of the party's will, public prosecutor's consent, or substantive divergence from the judgment; complaints about sentencing determination or lack of motivation regarding penalty adequacy are inadmissible as they do not constitute an illegality of the sanction.

Parole chiave

Generato dall'IA
Article 599-bis Cassation appeal Sentencing review Inadmissible grounds Penalty determination Procedural costs Cassa delle ammende commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Con sentenza emessa il 4 marzo 2026 la Corte di appello di Torino, inparziale riforma della decisione del primo Giudice, accoglieva la richiestaformulata dalle parti ex art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
284481 – 01) – alla omessa dichiarazione di estinzione del reato perprescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, allamancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza emessa il 4 marzo 2026 la Corte di appello di Torino, inparziale riforma della decisione del primo Giudice, accoglieva la richiestaformulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc.pen
284481 – 01) – alla omessa dichiarazione di estinzione del reato perprescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, allamancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022
è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione dellavolontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministerosulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero – comestatuito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
proc.pen., all’applicazione o al diniego delle circostanze e ai vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018
272969 – 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018,Bresciani, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

volta dal Consigliere Piero Messini D’Agostini.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza emessa il 4 marzo 2026 la Corte di appello di Torino, inparziale riforma della decisione del primo Giudice, accoglieva la richiestaformulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava in un annodi reclusione e 380,00 euro di multa la pena inflitta a Fahd Najip per il reato ditentata rapina impropria.2. Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendol’annullamento della sentenza per la mancanza di motivazione “circa il concretoadeguamento della pena alla effettiva gravità del fatto ed alla personalitàdell’imputato”.3.

Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti.Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione dellavolontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministerosulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero – comestatuito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio,Rv. 284481 – 01) – alla omessa dichiarazione di estinzione del reato perprescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, allamancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc.pen., all’applicazione o al diniego delle circostanze e ai vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170– 01;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 – 01; Sez. 4, n.52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 – 01; Sez. 2, n. 30990 del01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 – 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018,Bresciani, Rv. 272853 – 01).4. All’inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammendedella somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 15 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePiero Messini D’Agostini Andrea Pellegrino