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Ordinanza — n. 20629/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of recidiva grounds during plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20629/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano under Article 610(5bis) of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the appellate court should have recognized the extinction of the crime due to prescription after acknowledging continuance with prior facts. The court ruled that the appellant waived the recidiva ground by agreeing to the new sentencing treatment in the plea deal, making the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: A cassation appeal challenging a plea agreement is inadmissible if the appellant had previously waived the specific grounds of recidiva, as the agreement limits the appellate court's cognizance to non-waived reasons.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea agreement waiver recidiva ground waiver continuzione dei reati prescrizione del reato Art. 610 c.p.p. de plano inadmissibility recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con sentenza del 23/09/2025, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5bis, ultima parte, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616cod.
art. 599-bis cod. proc.pen
Con sentenza del 23/09/2025, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023
pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano ripropostedoglianze relative ai motivi rinunciati posto che l'accordo delle parti limita lacognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimisSez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Rv.
Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi
Corte cost. sent. n. 186/2000
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00.
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Testo completo

sentenza del 23/09/2025 della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza del 23/09/2025, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc.pen., la Corte di appello di Napoli, accogliendo il concordato proposto dalle parti,in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del19/10/2021, ha condannato Maurizio Alfonso Tito alla pena concordata inrelazione al reato a lui ascritto (previo riconoscimento della continuazione con ifatti già giudicati con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 20/06/2008definitiva il 18/11/2008).2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensoredell'imputato denunciando violazione di legge. Il ricorrente assume che, avendola Corte di appello riconosciuto la continuazione con i fatti già giudicati conprecedente condanna, la stessa avrebbe poi dovuto ritenere insussistente lacontestata recidiva e conseguentemente dichiarare estinto il reato oggetto delpresente procedimento per intervenuta prescrizione.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quantol'impugnazione è stata proposta per motivi non consentiti.

Ed infatti, secondoquanto costantemente affermato da questa Corte nei confronti della sentenzaresa – come nel caso in esame – all'esito di concordato in appello ex art. 599biscod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano ripropostedoglianze relative ai motivi rinunciati posto che l'accordo delle parti limita lacognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimisSez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619-01). Nel caso in esame,l'odierno ricorrente non può dolersi della mancata esclusione della contestatarecidiva (e della conseguente mancata declaratoria di prescrizione del reato),posto che al motivo di gravame avente ad oggetto la recidiva ha rinunciato,concordando il nuovo trattamento sanzionatorio.

E' poi appena il caso dievidenziare che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, per costante econdivisibile giurisprudenza di questa Corte, non sussiste alcuna incompatibilitàtra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguenteapplicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto ilsecondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dalvincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondato su una mera "fictio iuris"a fini di temperamento del trattamento penale (Sez. 5, n. 36407 del02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953 – 02).

Il motivo dedotto è quindi anchemanifestamente infondato.4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente