Cassation court annuls second-instance judgment because fraud charge extinguished by victim's withdrawal of complaint and defendant's acceptance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Court of Appeal's judgment without remittal because the fraud charge was extinguished by the victim's withdrawal of complaint and the defendant's acceptance. The victim formally withdrew the complaint on November 3, 2025, and the defendant accepted this withdrawal on November 9, 2025, strictly complying with procedural requirements. Consequently, the court declared the criminal proceeding extinguished and the related civil claims caducous, ordering the defendant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640, ultimo comma, cod. pen.; artt. 152, 155 c.p.; Artt. 339, 340 c.p.p.: A withdrawal of complaint accepted by the accused extinguishes the crime, rendering the judgment void and the civil claims caducous.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
sa dalla Corte di appello di Cataniaparte civile (non ricorrente):Guttadoro Massimo, nato a Piazza Armerina il 20/12/1979visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale Pietro Molino che ha chiesto l'annullamento senza rinviodella sentenza per essere il reato estinto per remissione di querela;lette le conclusioni del difensore della parte civile costituita, Avv. CarmeloLombardo, che ha chiesto di dichiarare l'estinzione del reato per remissione diquerela;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv.
Antonio Impellizzeri,che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza del 24/09/2025 la Corte di appello di Catania, decidendosull'appello dell'imputato, ha confermato la sentenza del 13/01/2025 con laquale il Tribunale di Enna aveva condannato Filippo Bertone alla pena di giustiziaper il reato di cui all'art. 640, comma 1, cod. pen. nonché al risarcimento deldanno in favore della costituita parte civile.2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo, con un unico motivo, che dopo lapronuncia di secondo grado la persona offesa aveva rimesso la querela el'imputato aveva accettato la remissione sicché il reato di truffa si era estinto.3.
Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato.Il reato per cui si procede (truffa) è procedibile a querela, giusto il dispostodell'art. 640, ultimo comma, cod. pen., non essendo stata contestata (neppure infatto) alcuna delle aggravanti per effetto delle quali lo stesso è procedibile exofficio.
Con dichiarazione resa a verbale alla PG il 03/11/2025 la persona offesa eparte civile, Guttadoro Massimo, ha dichiarato di rimettere la querela da luisporta il 09/11/2020 che ha dato origine al presente procedimento penale acarico dell'odierno ricorrente. Quest'ultimo, con dichiarazione resa a verbale il09/11/2025, ha accettato tale remissione. Posto dunque che tanto la remissionedella querela quanto l’accettazione della stessa sono regolarmente avvenute nelrispetto delle forme previste dagli artt. 339, 340 c.p.p., il reato per cui siprocede è da ritenersi estinto giusto il disposto degli artt. 152, 155 c.p.Va altresì rilevato che la remissione di querela, intervenuta in pendenza delricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reatoche prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dalgiudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 – 01).
E' altresì pacificoche la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione,determina altresì la caducazione delle statuizioni civili correlate al reato estinto(Sez. 2, n. 41441 del 25/11/2025, Criscenti, Rv. 288997 - 01).Le spese del procedimento devono invece essere poste a carico delquerelato, ai sensi dell’art. 340 c.p.p., non essendo intervenuto tra le parti undiverso accordo al riguardo. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto perremissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente