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Sentenza — n. 20617/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20617/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20617/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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essa dalla Corte di appello di Genovaparti civili (non ricorrenti):Merlino Lucio, nato a Torino il 16/03/1968;Dellino Caterina, nata a Bari il 10/08/1980;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale Pietro Molino che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso;RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 30/06/2025 la Corte di appello di Genova, decidendosull'appello dell'imputato, in parziale riforma della sentenza del Tribunale diSavona, ha ridotto a mesi 6 di reclusione la pena inflitta a Francesco Cardone peril reato di cui all'art. 635, comma 2 n. 1, cod. pen. a lui ascritto, confermandonel resto le statuizioni della sentenza di primo grado, ivi inclusa la condannadell'imputato al risarcimento del danno – da liquidarsi in separato giudizio – afavore delle parti civili costituite.2.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc.pen; Sentenza — n. 20617/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore.3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giusto il combinatodisposto degli artt. 589 e 591, comma 1, lett.

Parole chiave

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pubblica istigazione a delinquere violazione dell'ordine pubblico risarcimento del danno civile danneggiamento azione civile privilegio di responsabilità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc.pen
Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdell'impugnazione, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. sent. n. 186/2000
proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00.
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Testo completo

essa dalla Corte di appello di Genovaparti civili (non ricorrenti):Merlino Lucio, nato a Torino il 16/03/1968;Dellino Caterina, nata a Bari il 10/08/1980;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale Pietro Molino che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso;RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 30/06/2025 la Corte di appello di Genova, decidendosull'appello dell'imputato, in parziale riforma della sentenza del Tribunale diSavona, ha ridotto a mesi 6 di reclusione la pena inflitta a Francesco Cardone peril reato di cui all'art. 635, comma 2 n. 1, cod. pen. a lui ascritto, confermandonel resto le statuizioni della sentenza di primo grado, ivi inclusa la condannadell'imputato al risarcimento del danno – da liquidarsi in separato giudizio – afavore delle parti civili costituite.2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore.3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giusto il combinatodisposto degli artt. 589 e 591, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., in quanto indata 05/02/2026, il difensore di fiducia del ricorrente, Avv. Alessio Destefanis,munito di procura speciale, ha fatto pervenire atto di rinuncia all'impugnazione(senza indicare le ragioni della stessa).2. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdell'impugnazione, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente