Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to waiver of legal qualification argument and gross negligence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the legal qualification of the crime and the legality of the settlement, arguing the conviction was based on an incorrect characterization of the offense. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant had previously waived the argument regarding the legal qualification of the facts in the second instance, and the appeal was filed in bad faith.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is filed essentially to raise an argument already waived in the second instance, and the appellant may be condemned to pay costs and a fine for gross negligence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: DEPALMA ANGELO nato a CERIGNOLA il 25/06/1981 avverso la sentenza emessa il 10/06/2025 dalla CORTE di APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Presidente SERGIO BELTRANI; rilevato: - che l'imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto la sua richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., lamentando erronea qualificazione giuridica del reato ascrittogli ed illegalità della pena concordata (in quanto irrogata per un reato erroneamente qualificato), nonché vizi di motivazione quanto al controllo sulla legalità dell'accordo (che sarebbe illegale perché la qualificazione giuridica del reato contestato come ricettazione sarebbe errata) ed alla corretta qualificazione giuridica del fatto contestato, poiché l'imputato sarebbe autore del reato presupposto; - che il ricorso è macroscopicamente inammissibile perché presentato essenzialmente per far valere l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto contestato (invocata sotto diversi profili), già costituente, peraltro, terzo motivo di appello al quale l'allora difensore e procuratore speciale dell'imputato aveva rinunciato, come puntualmente indicato nella motivazione della sentenza impugnata;- che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità (cfr. art. 610, comma 5-bis, c.p.p.); - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;
P.Q.M